Concordato minore: il creditore silente che ha formato il silenzio assenso non può poi contestare la convenienza in sede di reclamo
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Massima
La sentenza di omologazione del concordato minore è reclamabile ex art. 51 CCII in via di applicazione estensiva, stante l'identità di ratio con le altre impugnazioni del codice; tuttavia il creditore che, non comunicando il proprio voto all'OCC nel termine ex art. 78 CCII, abbia lasciato formare il silenzio assenso previsto dall'art. 79, comma 3, CCII, non può successivamente contestare la convenienza della proposta mediante reclamo, essendo la facoltà di contestazione riservata a chi abbia tempestivamente manifestato il dissenso.
Un professionista aveva ottenuto dal tribunale l’omologazione di un concordato minore in continuità dell’attività professionale, fondato su finanza esterna e redditi da lavoro, nonostante il dissenso immotivato dei creditori erariali, sul presupposto della maggiore convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria ex art. 80, comma 3, CCII. Una società veicolo di cartolarizzazione, titolare della maggioranza dei crediti e munita di ipoteca giudiziale, ha proposto reclamo avverso la sentenza di omologa lamentando la mancata approvazione della proposta e la non fattibilità del piano.
La Corte d’Appello di Napoli ha anzitutto affermato la reclamabilità ex art. 51 CCII della sentenza di omologazione del concordato minore, pur in assenza di espressa previsione, valorizzando l’identità di ratio con l’impugnazione dell’omologa del concordato preventivo e i rinvii contenuti negli artt. 70, comma 8, e 74 CCII. Ha quindi ricostruito il meccanismo di voto degli artt. 78 e 79 CCII, sottolineando che il silenzio assenso di cui all’art. 79, comma 3, CCII, norma di favore volta ad agevolare le soluzioni non liquidatorie, preclude al creditore rimasto inerte nel termine assegnato di formulare successivamente contestazioni sulla convenienza del piano, anche in sede di reclamo.
Il reclamo è stato dichiarato inammissibile e comunque ritenuto infondato nel merito, avendo la Corte verificato che l’importo offerto al creditore ipotecario non era inferiore a quanto ricavabile dall’alternativa liquidatoria, tenuto conto del valore di stima dell’immobile, delle prelazioni poziori e delle spese di procedura. La pronuncia fissa un principio di rilievo pratico per i creditori delle procedure di sovraindebitamento: la strategia processuale va definita nella fase di voto, pena la perdita della facoltà di contestare la convenienza della proposta.