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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata del lavoratore senza patrimonio: il mantenimento si quantifica col criterio dell’art. 283 CCII

Autorità

Tribunale

Sede

Pescara

Data

12/03/2024

Estensore

L. Tiziana Marganella

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata reddito da lavoro mantenimento del debitore art. 283 ccii assegno sociale procedimento unitario esdebitazione

Massima

È ammissibile la liquidazione controllata ex art. 268 CCII del debitore il cui patrimonio si componga unicamente del flusso di reddito da lavoro subordinato. In assenza di specifica disposizione, la quantificazione delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia va effettuata applicando tendenzialmente il criterio dell'art. 283, comma 2, CCII (assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE), con determinazione concreta rimessa al giudice delegato; in virtù del rinvio dell'art. 65, comma 2, CCII al procedimento unitario, l'udienza può essere omessa se non sono individuabili specifici contraddittori.

Un lavoratore subordinato, privo di qualsiasi bene mobile o immobile e gravato da circa 201.000 euro di debiti tributari derivanti da un’attività commerciale formalmente intestatagli in giovane età e cessata da anni, ha chiesto al Tribunale di Pescara l’apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII, mettendo a disposizione l’unico cespite esistente: il flusso reddituale mensile di circa 1.700 euro.

Il Collegio ha chiarito che il procedimento di apertura, in virtù del rinvio dell’art. 65, comma 2, CCII, segue la disciplina del procedimento unitario e che, in applicazione degli artt. 40 e 41 CCII, la fissazione dell’udienza può essere omessa quando non vi siano specifici contraddittori. Accertati lo stato di sovraindebitamento e i presupposti degli artt. 268 e 269 CCII sulla base della relazione particolareggiata dell’OCC, la sentenza affronta il nodo della quota di reddito esclusa dalla liquidazione: in mancanza di una disposizione specifica, le spese di mantenimento del debitore e della famiglia vanno quantificate facendo tendenziale applicazione del criterio dell’art. 283, comma 2, CCII, ossia l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE, con maggiorazione delle spese necessarie alla produzione del reddito e determinazione concreta rimessa al giudice delegato.

Il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura, nominato giudice delegato e liquidatore individuato nello stesso OCC in assenza di giustificati motivi contrari, scandito gli adempimenti del liquidatore ex artt. 273, 275 e 276 CCII e previsto il monitoraggio semestrale anche ai fini dell’esdebitazione ex art. 280 CCII. Provvedimento utile sul calcolo del fabbisogno familiare nella liquidazione controllata fondata sul solo reddito da lavoro.

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