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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Meritevolezza ex art. 69 CCII: solo colpa grave, malafede o frode precludono l’omologa del piano del consumatore

Autorità

Corte d'Appello

Sede

Firenze

Data

08/11/2023

Estensore

Luigi Nannipieri

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

ristrutturazione dei debiti del consumatore art. 69 ccii meritevolezza colpa grave reclamo fideiussioni convenienza alternativa liquidatoria

Massima

Nel regime del CCII la valutazione di meritevolezza del consumatore non richiede più la prova del sovraindebitamento incolpevole secondo la tesi dello shock esogeno, ma opera in negativo: ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII osta all'omologazione della ristrutturazione dei debiti soltanto una condotta connotata da colpa grave, malafede o frode, da accertare con un giudizio complessivo che valorizzi le circostanze esposte nella relazione dell'OCC ex art. 68, comma 2, CCII. Non integra colpa grave l'erronea ma non irragionevole valutazione della propria capacità reddituale familiare, né il rilascio di fideiussioni a sostegno dell'attività d'impresa di uno stretto familiare.

Una società finanziaria proponeva reclamo avverso la sentenza con cui il tribunale aveva omologato il piano di ristrutturazione dei debiti di due coniugi consumatori, lamentando il difetto di meritevolezza per avere i debitori contratto finanziamenti e prestato fideiussioni a favore dell’impresa di un figlio pur in situazione economica già tesa, nonché l’errata valutazione della convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

La Corte d’Appello di Firenze ricostruisce l’evoluzione del requisito soggettivo dal vecchio art. 12-bis della legge n. 3/2012 all’art. 69 CCII: superata la tesi dello shock esogeno, la valutazione non premia il consumatore diligente ma esclude solo quello gravemente censurabile, secondo un giudizio d’insieme che considera livelli culturali, finalità dei finanziamenti, esistenza di un margine reddituale al momento dell’assunzione delle obbligazioni e veridicità delle informazioni rese ai finanziatori. Nella specie l’insostenibilità del debito era derivata dall’escussione di fideiussioni rilasciate a favore della società del figlio, in astratto rimborsabili dall’obbligata principale, e residuava comunque un reddito familiare apprezzabile: nessuna colpa grave, malafede o frode.

Quanto alla convenienza, la corte rileva la genericità delle censure: il piano poggiava su stime peritali e conteggi oggettivi, mentre nella liquidazione controllata, procedura concorsuale e universale con spossessamento del debitore, sarebbe cessata anche l’operatività della cessione del quinto in favore del reclamante. Il reclamo è respinto con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato: un precedente d’appello prezioso per i professionisti sulla portata effettiva dell’art. 69 CCII e sui limiti del sindacato sulla convenienza.

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