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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Ristrutturazione dei debiti del consumatore: inammissibile il piano che azzera i chirografari

Autorità

Tribunale

Sede

Verona

Data

15/05/2023

Estensore

Luigi Pagliuca

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

ristrutturazione debiti consumatore art. 67 ccii creditori chirografari finanza esterna meritevolezza relazione occ inammissibilità

Massima

Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII è inammissibile il piano che non preveda alcuna soddisfazione per i creditori chirografari, dovendo essere garantita a tutti i creditori una soddisfazione non irrisoria, secondo il principio affermato dalla Cassazione per il concordato preventivo e applicabile a ogni procedura concorsuale. È altresì inammissibile il piano la cui fattibilità non sia comprovata, in particolare quanto all'effettiva disponibilità della finanza esterna promessa da un terzo, e la cui relazione dell'OCC non illustri analiticamente le cause dell'indebitamento e la diligenza del debitore ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII, impedendo la verifica di meritevolezza richiesta dall'art. 69, comma 2, CCII.

Un pensionato gravato da un ingente indebitamento, derivante in larga parte da garanzie personali e reali prestate a favore dell’impresa di un familiare, ha chiesto l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 ss. CCII. Il piano prevedeva l’apporto di una somma rilevante da parte di un terzo e lo storno mensile di una quota della pensione, senza tuttavia riservare alcuna soddisfazione ai creditori chirografari.

Il Tribunale di Verona ha individuato quattro profili di inammissibilità: l’assenza totale di soddisfazione per i chirografari, contraria alla causa concreta della procedura e al principio della soddisfazione non irrisoria elaborato dalla Cassazione per il concordato preventivo; la mancata prova della fattibilità del piano, non essendo garantito l’apporto del terzo né sostenibile lo storno dalla pensione a fronte delle spese di mantenimento; la carenza della relazione del gestore sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza del debitore ex art. 68, comma 2, CCII, che impedisce la verifica della meritevolezza ex art. 69, comma 2, CCII; l’omessa valutazione del merito creditizio da parte dei finanziatori ex art. 68, comma 3, CCII.

Il decreto, reso ai sensi dell’art. 70 CCII, offre ai professionisti una vera e propria check-list per la redazione di piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore: la soddisfazione, pur parziale e differenziata, deve riguardare tutte le classi di creditori; la finanza esterna deve essere assistita da garanzie di effettiva erogazione; la relazione dell’OCC deve ricostruire in modo analitico e documentato lo sviluppo diacronico dell’indebitamento, pena la declaratoria di inammissibilità della domanda.

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