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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Ludopatia certificata e omologa del piano del consumatore: lo stato patologico esclude la colpa grave nel sovraindebitamento

Autorità

Tribunale

Sede

Catania

Data

06/06/2024

Estensore

Roberto Cordio

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

piano del consumatore ludopatia colpa grave meritevolezza omologazione gioco d'azzardo patologico art. 69 ccii

Massima

Ai fini dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70, comma 7, CCII, il sovraindebitamento riconducibile a uno stato patologico di rilevante gravità, quale la ludopatia documentata da certificazioni sanitarie e accompagnata da un percorso riabilitativo seguito con puntualità, esclude la configurabilità della colpa grave del debitore. Il piano che soddisfa i requisiti degli artt. 68 e 69 CCII e risulta preferibile all'alternativa liquidatoria può essere omologato anche con durata ultranovennale, con inibizione delle nuove procedure esecutive per l'intera durata e vigilanza dell'OCC sull'esecuzione ex art. 71 CCII.

Due coniugi consumatori, con un’esposizione debitoria di circa 205.800 euro, proponevano un piano di ristrutturazione dei debiti fondato su redditi familiari modesti e sulla messa a disposizione di una somma derivante dal trattamento di fine rapporto, con pagamento del 25% ai privilegiati e del 15% ai chirografari mediante rate mensili distribuite su nove anni. Il sovraindebitamento traeva origine prevalente dal gioco d’azzardo patologico di uno dei ricorrenti, certificato dal servizio sanitario e seguito da un percorso terapeutico documentato e senza ricadute significative.

Il Tribunale affronta il nodo della meritevolezza: ai sensi degli artt. 68 e 69 CCII l’accesso al piano è precluso al consumatore che abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. La ludopatia, quale stato patologico di rilevante gravità attestato da idonee certificazioni, viene ritenuta causa idonea a escludere la colpa grave, riconducendo allo stesso quadro clinico anche le ulteriori vicende pregiudizievoli occorse al debitore. Sul piano oggettivo, la proposta, migliorata in corso di procedura in favore dei creditori e non fatta oggetto di osservazioni, risulta fattibile e più conveniente dell’alternativa liquidatoria, assicurando al creditore ipotecario un realizzo superiore al valore di perizia dell’immobile.

Il piano viene quindi omologato, con inibizione delle nuove esecuzioni per l’intera durata, riparto semestrale a cura del gestore e vigilanza dell’OCC ex art. 71 CCII. La pronuncia si inserisce nel filone che valorizza le patologie da dipendenza come esimenti della colpa grave nel sovraindebitamento del consumatore.

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