Piano del consumatore: la sudditanza psicologica esclude la colpa grave nell’indebitamento
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Massima
È omologabile ai sensi dell'art. 70 CCII il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore quando lo stato di sovraindebitamento non è riconducibile a colpa grave, malafede o frode ex art. 69 CCII, come nel caso di obbligazioni assunte in una condizione di prolungata sudditanza psicologica verso terzi. È giuridicamente ammissibile il piano che preveda il pagamento integrale dei creditori privilegiati e una percentuale non irrisoria dei chirografari, nel rispetto dell'ordine dei privilegi e della causa concreta dello strumento.
Una lavoratrice dipendente, priva di immobili e con un’esposizione debitoria di oltre 126.000 euro risalente in gran parte a un mutuo e a un finanziamento stipulati molti anni prima, ha proposto al Tribunale di Torino un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII. La peculiarità del caso risiede nella genesi dell’indebitamento: l’OCC ha accertato che le obbligazioni erano state assunte in un periodo di grave fragilità personale, sotto l’influenza e la sudditanza psicologica di una persona che aveva indotto la debitrice a consegnarle lo stipendio e a sottoscrivere un mutuo per un immobile intestato a terzi.
Il Tribunale ha esaminato i requisiti di omologazione: la competenza ex art. 27 CCII, la completezza della documentazione ex artt. 67 e 68 CCII, la qualifica di consumatore ex art. 2, comma 1, lett. e), CCII e l’assenza delle condizioni ostative dell’art. 69 CCII. Sul punto centrale della meritevolezza, la sentenza esclude che il sovraindebitamento sia sorto per colpa grave, malafede o frode, valorizzando proprio lo stato di soggezione psicologica in cui le obbligazioni furono contratte. Il piano, che prevedeva 72 rate mensili da 420 euro con pagamento integrale dei privilegiati e del 15,30% dei chirografari, è stato ritenuto ammissibile e fattibile, in assenza di osservazioni dei creditori ex art. 70, comma 6, CCII.
Il Tribunale ha quindi omologato il piano con sentenza ex art. 70 CCII, disciplinando la fase esecutiva ai sensi dell’art. 71 CCII: vigilanza dell’OCC, svincolo delle somme autorizzato dal giudice, relazione finale entro 60 giorni e liquidazione del compenso dell’OCC solo all’esito della completa esecuzione. La pronuncia è utile precedente sulla valutazione della causa dell’indebitamento ai fini dell’art. 69 CCII e sulla soglia di non irrisorietà della soddisfazione dei chirografari nel piano del consumatore.