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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Omologa del piano del consumatore: il vaglio di meritevolezza è limitato a colpa grave, malafede o frode

Autorità

Tribunale

Sede

Firenze

Data

05/08/2024

Estensore

Rosa Selvarolo

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

piano del consumatore omologazione meritevolezza colpa grave fattibilità merito creditizio sovraindebitamento da pandemia

Massima

In sede di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore il giudice verifica, ex art. 70, co. 7, CCII, l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, con un controllo più ampio del vaglio sommario di cui all'art. 70, co. 1, CCII. Ai sensi dell'art. 69, co. 1, CCII osta all'omologa soltanto il sovraindebitamento determinato con colpa grave, malafede o frode: la colpa grave ricorre quando il debito è stato assunto quando era del tutto irragionevole, in rapporto a patrimonio e reddito, confidare di poterlo restituire, mentre restano irrilevanti la colpa lieve e quella ordinaria.

Una lavoratrice dipendente, priva di patrimonio immobiliare e gravata da circa 53.000 euro di debiti in prevalenza da finanziamenti al consumo, ha chiesto l’omologazione di un piano di ristrutturazione ex art. 67 CCII fondato sulla destinazione ai creditori di 250 euro mensili per circa quattro anni e mezzo, integrati da un modesto apporto di finanza esterna, con pagamento integrale di prededuzioni e privilegi e soddisfazione dei chirografari al 25%.

La sentenza ricostruisce la struttura bifasica del controllo giudiziale: al vaglio sommario di ammissibilità ex art. 70, co. 1, CCII, incentrato sulla completezza documentale ex artt. 67 e 68 CCII, segue in sede di omologa la verifica dell’ammissibilità giuridica e della fattibilità ex art. 70, co. 7, CCII. Quanto alla meritevolezza, valorizzando la relazione illustrativa del Codice, il giudice chiarisce che rilevano solo colpa grave, malafede e frode: nella specie l’indebitamento, scrutinato anche alla luce della valutazione del merito creditizio operata dai finanziatori ex art. 68, co. 3, CCII, è risultato riconducibile alla pandemia, che ha travolto l’attività avviata dal coniuge e ridotto lo stipendio della ricorrente in regime di solidarietà.

Il Tribunale di Firenze ha omologato il piano, dichiarando chiusa la procedura e affidando all’OCC la vigilanza sull’esecuzione. La pronuncia è utile sul piano operativo per la chiara distinzione tra le due fasi di controllo e per la perimetrazione della colpa grave, che esclude dall’area ostativa l’ottimismo non irragionevole del debitore colpito da eventi imprevedibili.

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