Piano del consumatore familiare: moratoria ultrabiennale dei privilegiati e libertà della proposta sindacabile solo per convenienza
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Massima
Nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, anche familiare ex art. 66 CCII, la previsione di una moratoria dei crediti privilegiati oltre il termine biennale di cui all'art. 67, comma 4, CCII non preclude l'omologazione, purché ai titolari di tali crediti sia data la possibilità di esprimersi sulla proposta, in continuità con l'orientamento formatosi sull'art. 8 l. 3/2012 (Cass. n. 22291/2020). La libertà del consumatore nella formulazione della proposta ex art. 67 CCII è insindacabile dai creditori, il cui unico presidio è la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria; la cessione del quinto anteriore al ricorso non sottrae il credito alla falcidia concorsuale, come oggi chiarito dall'art. 67, comma 3, CCII.
Tre componenti di un medesimo nucleo familiare, sovraindebitati per effetto di vicende lavorative legate alla crisi pandemica, di un infortunio e dell’insufficienza del reddito disponibile, proponevano al Tribunale di Ravenna un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in forma familiare, fondato su quote dei redditi futuri per cinque anni e su un apporto di finanza esterna a favore del componente privo di reddito, con soddisfazione integrale di prededuzione e privilegiati e parziale dei chirografari.
La sentenza affronta tre questioni: la verifica delle condizioni ostative ex art. 69 CCII, che non si risolve in un generico giudizio di meritevolezza ma nell’accertamento di colpa grave, malafede o frode; la legittimità della moratoria ultrabiennale dei privilegiati rispetto all’art. 67, comma 4, CCII, ammessa purché i creditori interessati possano esprimersi sulla proposta, in continuità con la giurisprudenza formatasi sull’art. 8 l. 3/2012; la portata della libertà del consumatore nella costruzione della proposta, sindacabile dai creditori solo sotto il profilo della convenienza rispetto allo scenario liquidatorio. Viene inoltre confermata la concorsualizzazione del credito oggetto di cessione del quinto anteriore al ricorso, ai sensi dell’art. 67, comma 3, CCII.
Verificate fattibilità e convenienza (con percentuali di soddisfo superiori a quelle ricavabili dalla liquidazione), il tribunale omologa il piano familiare ex art. 70, comma 7, CCII, disponendo l’esecuzione sotto la vigilanza dell’OCC. La pronuncia è di sicuro interesse operativo per i piani familiari fondati su redditi futuri e finanza esterna e per la gestione delle osservazioni dei creditori non costituiti.