Piano del consumatore con quota di stipendio: omologa se più conveniente della liquidazione controllata
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Massima
Il piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII va omologato ai sensi dell'art. 70 CCII quando il consumatore non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode ex art. 69 CCII e la proposta assicura ai creditori un soddisfacimento non inferiore a quello ricavabile dall'alternativa della liquidazione controllata, tenuto conto dei tempi e dell'aleatorietà del realizzo dei cespiti, dei costi prededucibili e dei limiti di aggredibilità dello stipendio e dei beni gravati da prelazione.
Una consumatrice, il cui sovraindebitamento traeva origine da vicende familiari e dall’impiego a tempo indeterminato come unica fonte di reddito, proponeva un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII fondato sulla messa a disposizione di una quota dello stipendio, con soddisfacimento parziale dei creditori. Nessun creditore sollevava contestazioni e il gestore nominato dall’OCC attestava l’ammissibilità e la fattibilità del piano.
Il Tribunale di Treviso verifica anzitutto l’assenza delle condizioni ostative soggettive di cui all’art. 69, comma 1, CCII, escludendo la colpa grave nella genesi dell’indebitamento, riconducibile in parte a debiti contratti dal coniuge prima della rottura del vincolo. Sul piano oggettivo, la sentenza svolge un’analitica comparazione con l’alternativa della liquidazione controllata: il realizzo dell’abitazione familiare, gravata da ipoteca e di difficile collocazione sul mercato, appariva improbabile e comunque eroso da tempi, costi prededucibili e privilegi, mentre nella liquidazione lo stipendio sarebbe stato acquisibile solo nei limiti del quinto, con un risultato per i chirografari non migliore di quello offerto dal piano.
All’esito, il tribunale omologa il piano ai sensi dell’art. 70 CCII, ordina la trascrizione nei pubblici registri e dichiara chiusa la fase di omologazione. La decisione fornisce ai professionisti un modello di giudizio di convenienza concreto, basato sul confronto tra apporto reddituale pluriennale e realizzo ipotetico dei beni, particolarmente utile quando l’attivo immobiliare è gravato da ipoteche capienti.