Salta al contenuto
Procedure Chi Siamo SVR Network Lista OCC Documenti Contatti
Giurisprudenza
Concordato Minore

Concordato minore liquidatorio fondato su sola finanza esterna: omologa con cram down fiscale ex art. 80, comma 3, CCII

Autorità

Tribunale

Sede

Campobasso

Data

14/01/2025

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore cram down fiscale art. 80 ccii finanza esterna assegno di inclusione silenzio assenso relative priority rule omologazione

Massima

È ammissibile il concordato minore di tipo liquidatorio fondato esclusivamente sull'apporto di risorse esterne, purché esse incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda ex art. 74, comma 2, CCII, come accade quando il debitore disponga quale unica entrata dell'assegno di inclusione, integralmente destinato al mantenimento del nucleo familiare. Ai sensi dell'art. 80, comma 3, CCII il giudice omologa il concordato minore anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali quando essa è determinante per il raggiungimento della maggioranza ex art. 79 CCII e la proposta è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria; il silenzio del creditore nel termine assegnato vale assenso ex art. 79, comma 4, CCII e la precisazione tardiva del credito non impone la rinnovazione del voto.

Un debitore la cui esposizione, di circa 150 mila euro, traeva origine in prevalenza da una cessata attività d’impresa, con debito concentrato verso l’agente della riscossione, ha proposto un concordato minore liquidatorio interamente fondato su finanza esterna di 22 mila euro messa a disposizione da un terzo, essendo le entrate del nucleo familiare limitate all’assegno di inclusione e all’assegno unico, integralmente assorbiti dal mantenimento.

La sentenza affronta le contestazioni dell’amministrazione finanziaria e degli enti pubblici. Quanto all’ammissibilità, l’art. 74, comma 2, CCII consente il concordato minore liquidatorio quando le risorse esterne incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile: condizione soddisfatta laddove, in assenza dell’apporto del terzo, nulla o quasi nulla potrebbe essere distribuito ai creditori. Quanto al voto, il silenzio serbato nel termine assegnato vale assenso ex art. 79, comma 4, CCII, mentre il dissenso deve essere espresso e motivato; la precisazione tardiva di un credito, pervenuta dopo la scadenza del termine, è inammissibile e non impone la rinnovazione delle operazioni di voto, in linea con i principi di Cass. n. 31798/2024 sulla cristallizzazione della proposta. Raggiunta la maggioranza solo computando i crediti dell’amministrazione finanziaria e dell’ente previdenziale non aderenti, il Tribunale applica il cram down ex art. 80, comma 3, CCII, verificata la decisività dell’adesione mancante e la convenienza della proposta, attestata dall’OCC, rispetto all’alternativa liquidatoria; il trattamento differenziato dei privilegiati incapienti secondo la relative priority rule non viola l’ordine delle prelazioni.

Il concordato minore è omologato nella versione integrata, con rigetto di tutte le contestazioni, disciplina dell’esecuzione affidata all’OCC e cancellazione di trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli ex art. 78, comma 2, CCII. Pronuncia di rilievo per l’operatività del cram down fiscale e per l’apertura al concordato minore del debitore privo di redditi disponibili ma assistito da finanza esterna.

Contenuti correlati