Concordato minore del fideiussore: al trattamento dei crediti fiscali si applica l’art. 88 CCII in forza del rinvio dell’art. 74, comma 4
Keyword
Massima
Al concordato minore si applicano le regole sostanziali di trattamento dei crediti tributari e previdenziali dettate dall'art. 88, comma 1, secondo e terzo periodo, CCII, in forza del rinvio alla disciplina del concordato preventivo contenuto nell'art. 74, comma 4, CCII, in assenza di una regolamentazione specifica e ferma la sola previsione del cram down in sede di omologazione ex art. 80, comma 3, CCII; la formazione delle classi resta obbligatoria, dopo il d.lgs. 136/2024, solo per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi. Il debitore la cui esposizione derivi da fideiussioni prestate nell'interesse di società non riveste la qualifica di consumatore e accede al concordato minore.
Un lavoratore dipendente, esposto per oltre 250 mila euro quale garante di due società a responsabilità limitata, ha proposto un concordato minore liquidatorio fondato su finanza interna (somme accantonate nell’esecuzione presso terzi e risparmi) e su finanza esterna di provenienza familiare. L’origine imprenditoriale e non consumeristica dell’indebitamento esclude la qualifica di consumatore ex art. 2, comma 1, lett. e), CCII e radica la competenza dello strumento concordatario minore.
Il decreto affronta il nodo del trattamento del debito fiscale e contributivo: in assenza di una disciplina sostanziale specifica nel concordato minore, ove è previsto il solo cram down in fase di omologazione ex art. 80, comma 3, CCII, trovano applicazione le regole dell’art. 88, comma 1, secondo e terzo periodo, CCII in forza del rinvio dell’art. 74, comma 4. La non obbligatorietà del classamento del credito erariale degradato, rafforzata dal correttivo-ter che ha reso obbligatorie le classi solo per i creditori garantiti da terzi (art. 74, comma 3), non rende inapplicabile il divieto di trattamento deteriore. Su queste basi il giudice ammette al voto la proposta articolata in otto classi, costruita secondo absolute priority rule per il privilegiato capiente e relative priority rule per i degradati e i chirografari, con percentuali differenziate in ragione della presenza di garanzie di terzi che restano ferme ex art. 79, comma 5, CCII.
Il Tribunale dichiara aperta la procedura, dispone le comunicazioni ai creditori con termine di trenta giorni per il voto secondo il meccanismo del silenzio-assenso ex art. 79, comma 3, CCII, attiva le misure protettive e ritiene non necessaria la nomina del commissario giudiziale ex art. 78, comma 2-bis, CCII in un’ottica di contenimento dei costi. Provvedimento di rilievo per la prassi del concordato minore del garante con rilevante debito fiscale degradato.