Concordato minore liquidatorio dell’ex imprenditore in pensione: ammissibile con finanza esterna che incrementa in misura apprezzabile l’attivo
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Massima
Il debitore in pensione la cui esposizione derivi in prevalenza da pregressa attività imprenditoriale non riveste la qualifica di consumatore e può accedere al concordato minore ex art. 74 CCII. Il concordato minore liquidatorio è ammissibile, ai sensi dell'art. 74, comma 2, CCII, quando l'apporto di finanza esterna, sommato alla cessione dell'unico immobile del debitore, determini un incremento certamente apprezzabile delle somme distribuibili ai creditori; l'ammissione comporta, su richiesta del debitore, l'inibitoria delle azioni esecutive e cautelari ex art. 78, comma 2, lett. d), CCII.
Un debitore in pensione, gravato da un’ingente esposizione debitoria di origine quasi interamente imprenditoriale (circa 9,3 milioni di euro), proponeva un concordato minore liquidatorio fondato sulla cessione competitiva dell’unico immobile di proprietà (valore stimato 40.000 euro) e sull’apporto irrevocabile di finanza esterna di un terzo per 100.000 euro, con un flusso complessivo di piano di 140.000 euro destinato al pagamento integrale delle prededuzioni, alla soddisfazione differenziata dei privilegiati e a una quota per i chirografari.
Il decreto affronta anzitutto il profilo soggettivo: la fonte professionale-imprenditoriale della debitoria esclude la qualifica di consumatore ex art. 74 CCII e radica l’accesso al concordato minore anche per il debitore ormai in pensione. Sul piano oggettivo, il Tribunale verifica i requisiti formali degli artt. 75 e 76 CCII e le condizioni soggettive dell’art. 77 CCII, soffermandosi sul vaglio del piano liquidatorio: la destinazione all’attivo concordatario del cespite immobiliare, inizialmente escluso, unita alla finanza terza garantita da assegno circolare di pari importo, integra un incremento apprezzabile delle somme distribuibili (oltre 78.000 euro) agli effetti dell’art. 74, comma 2, CCII, consentendo una prognosi di realizzabilità della causa concreta.
Il Tribunale dichiara aperta la procedura ex art. 78 CCII, dispone le comunicazioni ai creditori con termine di trenta giorni per le adesioni e, su istanza del debitore, l’inibitoria delle azioni esecutive individuali e dei sequestri fino alla definitività dell’omologazione, senza nomina del commissario giudiziale in assenza delle condizioni ex art. 78, comma 2-bis, lett. a), CCII. La pronuncia conferma la praticabilità del concordato minore liquidatorio quando la finanza esterna, immediatamente disponibile, garantisce un beneficio concreto e misurabile rispetto all’alternativa della liquidazione controllata.