Ristrutturazione dei debiti del consumatore: vaglio di ammissibilita’, conservazione della casa di abitazione e sospensione dell’esecuzione
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Massima
Nel giudizio di ammissibilita' ex art. 70 CCII della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, le condizioni ostative della colpa grave, malafede o frode di cui all'art. 69 CCII rilevano solo se di immediata evidenza, dovendo essere altrimenti accertate nel contraddittorio del giudizio di omologazione. E' ammissibile il piano che preveda la conservazione dell'abitazione del debitore con soddisfacimento rateale del creditore ipotecario in misura non inferiore al valore di realizzo ex art. 67, commi 4 e 5, CCII; il pagamento del compenso del gestore della crisi e' subordinato, ai sensi dell'art. 71 CCII, all'integrale esecuzione della proposta, sicche' le relative somme vanno accantonate. Incompatibile con il piano e' la prosecuzione dell'espropriazione immobiliare sulla casa familiare, che va sospesa in via di misura protettiva.
Una lavoratrice dipendente con contratto a tempo indeterminato, gravata da un mutuo ipotecario sulla casa familiare gia’ oggetto di espropriazione immobiliare e da ulteriori debiti di natura personale, depositava domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore con un piano decennale che prevedeva la conservazione dell’abitazione, il pagamento del creditore ipotecario con una maxi rata iniziale e rate mensili, il soddisfacimento integrale dei privilegiati e il 10% ai chirografari.
Il decreto illustra la funzione del vaglio preliminare ex art. 70 CCII: un controllo acceleratorio e non definitivo, nel quale la verifica delle condizioni soggettive ostative ex art. 69 CCII (precedenti esdebitazioni, colpa grave, malafede, atti in frode) opera solo per i profili di immediata evidenza, restando il pieno accertamento riservato all’omologa. Il giudice riconosce la qualita’ di consumatore, lo stato di sovraindebitamento desunto dall’incapienza del reddito disponibile e la sufficiente determinatezza del piano, che legittimamente conserva la proprieta’ della casa di abitazione ai sensi dell’art. 67, commi 4 e 5, CCII con trattamento del creditore ipotecario non deteriore rispetto alla collocazione preferenziale in caso di liquidazione. Rilevante anche il monito sui compensi: l’art. 71 CCII subordina il pagamento del gestore della crisi all’integrale esecuzione della proposta, imponendo il mero accantonamento delle somme.
Il tribunale fissa l’udienza di omologazione, dispone le pubblicita’ e concede la misura protettiva della sospensione dell’esecuzione immobiliare pendente, incompatibile con un piano fondato sulla conservazione dell’immobile. Il provvedimento offre uno schema operativo completo per i piani del consumatore con salvataggio della prima casa.