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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Piano del consumatore e sospensione dell’esecuzione immobiliare con vendita imminente: le misure protettive ex art. 70, comma 4, CCII

Autorità

Tribunale

Sede

Nocera Inferiore

Data

10/01/2024

Estensore

Bianca Manuela Longo

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

piano del consumatore art. 70 ccii misure protettive sospensione esecuzione immobiliare art. 71 ccii compenso occ sovraindebitamento

Massima

Ritenuta ammissibile la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore che soddisfi i requisiti dell'art. 67 CCII, rispetti le cause di prelazione e in assenza delle condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII, il giudice può disporre, ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII, la sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente sull'immobile del debitore che potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, oltre al divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio. Il compenso dell'OCC, ex art. 71, comma 4, CCII, è liquidato solo dopo l'integrale e corretta esecuzione del piano, con accantonamento delle rate a ciò destinate sul conto della procedura.

Il Tribunale di Nocera Inferiore si pronuncia sul ricorso ex art. 67 CCII di una consumatrice sovraindebitata, accompagnato da istanza di misure protettive ex art. 70, comma 4, CCII, in un contesto processuale segnato dall’imminenza della vendita forzata: nella procedura esecutiva immobiliare pendente in suo danno era infatti già fissata la vendita dell’immobile, circostanza segnalata dalla difesa solo pochi giorni prima.

Il decreto verifica l’ammissibilità della proposta, come integrata su sollecitazione del giudice: il rispetto dei requisiti dell’art. 67 CCII, il trattamento dei creditori privilegiati conforme all’art. 67, comma 4, CCII senza alterazione delle cause di prelazione e l’assenza delle condizioni soggettive ostative dell’art. 69 CCII. Particolare attenzione è dedicata alla disciplina del compenso dell’OCC: richiamando l’art. 71, comma 4, CCII, il giudice precisa che gli importi destinati al compenso saranno versati secondo le rate del piano ma accantonati sul conto della procedura, con liquidazione finale che terrà conto della diligenza del professionista, salva la possibilità di acconti.

Sul piano cautelare, il Tribunale dispone la sospensione della procedura esecutiva immobiliare che avrebbe pregiudicato la fattibilità del piano, avendo a oggetto l’immobile della debitrice, e il divieto di azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Il provvedimento dimostra l’efficacia delle misure protettive del CCII anche a ridosso della vendita forzata, strumento decisivo per i difensori dei debitori esecutati.

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