Ristrutturazione dei debiti del consumatore: meritevole il fideiussore incolpevole e compenso OCC liquidato solo dal giudice ex art. 71 CCII
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Massima
Non ricorre la condizione ostativa della colpa grave, malafede o frode di cui all'art. 69, comma 1, CCII quando il sovraindebitamento del consumatore derivi dal rilascio di garanzie e fideiussioni in favore di un congiunto per l'avvio della sua attività imprenditoriale, poi naufragata. Ai sensi dell'art. 71, comma 4, CCII il compenso dell'OCC deve essere liquidato dal giudice al termine della fase esecutiva, previa verifica dell'integrale esecuzione del piano: è inammissibile la proposta che preveda il pagamento integrale del compenso autodeterminato tra debitore e OCC nel corso della procedura, sottraendolo al controllo giudiziale.
Una lavoratrice dipendente, gravata da un indebitamento di oltre duecentomila euro generato dal rilascio di garanzie personali e dalla stipula di un mutuo ipotecario nell’interesse del fratello imprenditore, poi fallito, ha presentato domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII, con un piano quinquennale fondato su una quota del reddito da lavoro e su un apporto di finanza esterna mensile.
Il Tribunale di Forlì verifica le condizioni di ammissibilità ex artt. 65, 67 e 69 CCII: qualifica la ricorrente come consumatrice ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), CCII, esclude la colpa grave, la malafede e la frode nella genesi del sovraindebitamento, riconducibile alle garanzie prestate in favore del congiunto, e riscontra la completezza della documentazione e della relazione dell’OCC ex art. 68, comma 2, CCII, compreso il vaglio del merito creditizio. Il decreto affronta inoltre il regime del compenso dell’OCC, innovato rispetto alla legge n. 3/2012.
Il giudice dichiara aperta la procedura ex art. 70 CCII e dispone le misure protettive richieste. Di particolare rilievo pratico è il principio per cui il compenso dell’OCC, ai sensi dell’art. 71, comma 4, CCII, è liquidato dal giudice solo al termine della fase esecutiva, previa verifica dell’integrale esecuzione del piano: i piani devono quindi prevedere l’accantonamento delle somme, non il pagamento diretto del compenso convenuto tra debitore e organismo.