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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Privilegio fondiario nella liquidazione controllata: opera ex art. 270 CCII, ma solo per banche e cessionari qualificati

Autorità

Tribunale

Sede

Brescia

Data

12/04/2023

Estensore

Andrea Giovanni Melani

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata art. 270 ccii art. 41 tub credito fondiario cessione del credito privilegio processuale improcedibilità

Massima

Il rinvio materiale che l'art. 270, comma 5, CCII opera all'art. 150 CCII comprende anche la clausola di riserva ivi contenuta, sicché nella liquidazione controllata il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali opera in termini relativi e il privilegio processuale del creditore fondiario ex art. 41, comma 2, TUB trova applicazione diretta. Trattandosi però di privilegio inerente al soggetto e non al credito, possono avvalersene soltanto le banche e i cessionari qualificati ai sensi dell'art. 58 TUB o della disciplina sulla cartolarizzazione: in difetto di tale requisito soggettivo, il processo esecutivo va dichiarato improcedibile.

Nell’ambito di un’esecuzione immobiliare pendente nei confronti di un debitore ammesso alla liquidazione controllata, la liquidatrice interviene chiedendo la declaratoria di improcedibilità del processo esecutivo, fatti salvi gli effetti della vendita già disposta. Si oppone la creditrice procedente, che assume di vantare un credito fondiario ex art. 38 TUB e invoca il privilegio processuale dell’art. 41, comma 2, TUB.

Il giudice dell’esecuzione bresciano scinde la questione in due passaggi. Sul piano astratto, aderisce alla tesi dell’applicabilità del privilegio fondiario alla liquidazione controllata: il rinvio dell’art. 270, comma 5, CCII all’art. 150 CCII è un rinvio materiale e integrale, comprensivo della clausola “salvo diversa disposizione della legge”, e la tendenziale assimilazione della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale (artt. 270, 272, 275 e 276 CCII) conferma la volontà di uniformare il regime degli effetti per i creditori. Sul piano concreto, però, il privilegio ha natura processuale e inerisce al soggetto: ne beneficiano solo le banche e i cessionari qualificati ex art. 58 TUB o ex lege 130/1999 sulla cartolarizzazione.

Poiché la creditrice non è una banca né ha allegato alcuna delle qualità richieste, il processo esecutivo viene dichiarato improcedibile nei suoi confronti. L’ordinanza è di immediato interesse per servicer e cessionari di crediti deteriorati: la prosecuzione dell’esecuzione fondiaria dopo l’apertura della liquidazione controllata presuppone la prova rigorosa del requisito soggettivo.

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