Il privilegio processuale del creditore fondiario ex art. 41 TUB opera anche nella liquidazione controllata: l’esecuzione individuale prosegue
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Massima
Il privilegio processuale del creditore fondiario di cui all'art. 41, comma 2, TUB trova applicazione anche nella liquidazione controllata: l'apertura della procedura ex artt. 268 ss. e 270 CCII non impedisce l'inizio o la prosecuzione dell'azione esecutiva individuale fondiaria, poiché il divieto di cui all'art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, fa salva la diversa disposizione di legge costituita dall'art. 41, comma 2, TUB (conforme Cass. n. 22914/2024).
Nell’ambito di un’esecuzione immobiliare, il giudice dell’esecuzione è chiamato a valutare la sorte della procedura dopo che, a carico degli esecutati, è stata aperta la liquidazione controllata ai sensi degli artt. 270 e 150 CCII. Il creditore procedente eccepisce la natura fondiaria del proprio credito e, di conseguenza, la proseguibilità dell’azione esecutiva individuale nonostante il divieto di azioni esecutive conseguente all’apertura della procedura concorsuale.
La questione attiene al coordinamento tra il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali ex art. 150 CCII – richiamato per la liquidazione controllata dall’art. 270, comma 5, CCII – e il privilegio processuale del creditore fondiario di cui all’art. 41, comma 2, TUB. Il giudice aderisce all’orientamento espresso da Cass. n. 22914/2024, secondo cui il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale sia nella liquidazione giudiziale sia nella liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII: l’inciso iniziale dell’art. 150 CCII (“salvo diversa disposizione di legge”) lascia infatti spazio alla disciplina speciale del testo unico bancario, che consente l’inizio e la prosecuzione dell’espropriazione individuale anche in pendenza della procedura concorsuale.
Il giudice dell’esecuzione dichiara quindi proseguibile la procedura esecutiva e rinvia per l’emissione dell’ordinanza di vendita. La pronuncia, allineandosi alla giurisprudenza di legittimità, consolida un punto di rilievo pratico per banche e liquidatori: l’apertura della liquidazione controllata non paralizza l’esecuzione fondiaria, ferma restando la verifica concorsuale del credito ai fini della distribuzione.