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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Omologato il piano del consumatore per i debiti da fideiussione legati alla crisi coniugale: meritevole chi garantisce l’ex coniuge

Autorità

Tribunale

Sede

Roma

Data

02/10/2023

Estensore

Claudio Tedeschi

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

piano del consumatore art. 67 ccii omologazione fideiussione meritevolezza art. 69 ccii merito creditizio occ

Massima

Va omologato ai sensi dell'art. 70 CCII il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore quando lo stato di sovraindebitamento derivi in misura preponderante da una garanzia ipotecaria prestata nell'interesse del nucleo familiare e dalla crisi del rapporto coniugale, senza che ricorrano dolo, colpa grave, malafede o frode ostativi ex art. 69 CCII e senza che la sopravvenuta evoluzione patrimoniale renda il piano infattibile; in assenza di osservazioni dei creditori e verificata l'attendibilità della ricostruzione operata dall'OCC ex art. 68 CCII, il giudice non può sindacare ulteriori presupposti di convenienza oltre quanto stabilito dall'art. 70, comma 9, CCII.

Una consumatrice con un’esposizione complessiva di circa 252.000 euro, originata in misura preponderante da una garanzia ipotecaria concessa sull’immobile per un finanziamento riconducibile al nucleo familiare e dalla successiva crisi coniugale sfociata nel divorzio, ha proposto un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII. Il piano prevedeva il versamento di 825 euro mensili per quattro anni, circa 39.600 euro complessivi, con pagamento integrale di prededuzioni e una distribuzione regolata dall’ordine delle cause di prelazione.

La sentenza valorizza la ricostruzione del gestore ex art. 68 CCII sulle cause del sovraindebitamento: nessuna spesa voluttuaria, debiti maturati per fronteggiare esigenze familiari e obblighi conseguenti al divorzio, con ricorso a finanza esterna per la parte preponderante. Esclusi i profili ostativi di cui all’art. 69, comma 2, CCII, il Tribunale verifica la fattibilità e la sostenibilità del piano, dando rilievo anche alla mancata presentazione di osservazioni od opposizioni da parte dei creditori, inclusa l’Agenzia delle Entrate, e all’assenza di elementi sintomatici di infattibilità ex art. 70, comma 9, CCII.

Con l’omologazione, il giudice affida all’OCC la vigilanza sull’esecuzione ex art. 71 CCII, con relazione finale ai sensi dell’art. 71, comma 4, CCII, e ribadisce l’inefficacia degli atti difformi dal piano rispetto ai creditori anteriori. La pronuncia è significativa per i professionisti che gestiscono sovraindebitamenti da garanzie familiari e crisi coniugali, ipotesi frequentissima nella prassi degli OCC.

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