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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Piano del consumatore: moratoria ultrabiennale del credito ipotecario, falcidia della cessione del quinto e merito creditizio non valutato dal finanziatore

Autorità

Tribunale

Sede

Benevento

Data

10/03/2025

Estensore

Maria Letizia D'Orsi

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

piano del consumatore moratoria ultrabiennale merito creditizio cessione del quinto falcidia omologazione art. 67 ccii

Massima

Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII è ammissibile la dilazione ultrabiennale dei crediti privilegiati, purché i creditori possano formulare osservazioni ex art. 70, comma 4, CCII e il giudice motivi specificamente sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; il creditore che non abbia valutato il merito creditizio del debitore ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCII non può contestare la convenienza della proposta, ma solo l'ammissibilità e la fattibilità del piano. È inoltre consentita, ex art. 67, comma 3, CCII, la falcidia dei debiti da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, mentre ai chirografari deve essere assicurata una soddisfazione non irrisoria.

Un lavoratore dipendente, qualificabile come consumatore ex art. 2, comma 1, lett. e) CCII, ha chiesto l’omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti fondato sulla messa a disposizione di una quota mensile di reddito integrata dall’apporto di un familiare. A seguito delle osservazioni di alcuni creditori, tra cui il creditore ipotecario e una finanziaria, il piano è stato modificato riducendo la durata da oltre nove anni a cinque anni e un mese, con pagamento integrale dei privilegiati mobiliari, soddisfazione parziale del creditore ipotecario e pagamento dei chirografari al 15%.

La sentenza affronta tre questioni ricorrenti. In primo luogo, il rilievo del mancato vaglio del merito creditizio: ai sensi dell’art. 69, comma 2, CCII il finanziatore che ha colposamente concorso all’indebitamento non può opporsi alla convenienza della proposta, residuando solo censure su ammissibilità e fattibilità, da verificare tramite la relazione dell’OCC ex art. 68, comma 3, CCII. In secondo luogo, la legittimità della moratoria ultrabiennale dei crediti privilegiati, ammessa dalla giurisprudenza di legittimità purché accompagnata da specifica motivazione sulla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. Infine, la falcidiabilità dei debiti da cessione del quinto ex art. 67, comma 3, CCII, in linea con i principi della Corte costituzionale sulla par condicio creditorum.

Verificata la convenienza della proposta rispetto all’esecuzione immobiliare pendente, sospesa dalle misure protettive ex art. 70, comma 4, CCII, e ritenuta non irrisoria la percentuale offerta ai chirografari, il Tribunale ha omologato il piano disponendo gli adempimenti pubblicitari e di vigilanza ex artt. 70 e 71 CCII. La decisione è un utile vademecum per la costruzione di piani del consumatore con credito ipotecario in sofferenza e finanza esterna familiare.

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