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Giurisprudenza
Concordato Minore

L’omologazione del concordato minore con cram-down fiscale in mancanza di adesione dell’Erario

Autorità

Tribunale

Sede

Napoli

Data

06/02/2023

Estensore

Rosa Napolitano

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore omologazione cram-down fiscale art. 80 comma 3 CCII art. 88 comma 4 CCII art. 74 comma 4 CCII mancata adesione Agenzia Entrate Riscossione trattamento non deteriore alternativa liquidatoria classi di creditori

Massima

È omologabile il concordato minore in continuità anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando, ai sensi dell’art. 80, comma 3, CCII e in forza del rinvio dell’art. 74, comma 4, CCII alla disciplina dell’art. 88, comma 4, CCII, l’adesione del creditore erariale o previdenziale sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze prescritte e il trattamento offerto risulti non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria, secondo un giudizio comparativo da formulare in relazione al grado di soddisfacimento di tale specifico credito. La differenziazione delle classi trova ragionevole giustificazione nell’omogeneità delle posizioni e degli interessi economici dei creditori che le compongono.

Concordato Minore – Continuità aziendale – Mancata adesione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione – Cram-down fiscale ex art. 80, comma 3, CCII – Richiamo dell’art. 88, comma 4, CCII – Trattamento non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria – Omologazione

È omologabile il concordato minore in continuità anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando, ai sensi dell’art. 80, comma 3, CCII e in forza del rinvio dell’art. 74, comma 4, CCII alla disciplina dell’art. 88, comma 4, CCII, l’adesione del creditore erariale o previdenziale sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze prescritte e il trattamento offerto risulti non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria, secondo un giudizio comparativo da formulare in relazione al grado di soddisfacimento di tale specifico credito. La differenziazione delle classi trova ragionevole giustificazione nell’omogeneità delle posizioni e degli interessi economici dei creditori che le compongono.

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