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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata rigettata: la promessa liberale di finanza esterna è nulla e l’attivo irrisorio priva la procedura di causa

Autorità

Tribunale

Sede

Treviso

Data

18/06/2024

Estensore

Lucio Munaro

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata finanza esterna promessa liberale attivo insufficiente rigetto esdebitazione incapiente unione civile

Massima

La domanda di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII va rigettata quando l'attivo acquisibile sia pacificamente inferiore alle spese della procedura, poiché il soddisfacimento anche parziale dei creditori concorsuali ne costituisce la causa economico-giuridica; la promessa di versamenti mensili a titolo di finanza esterna formulata dalla persona unita civilmente al debitore, avendo natura liberale, è nulla e comunque inefficace ex art. 1987 c.c., sicché il liquidatore non potrebbe azionarla ex art. 274, comma 1, CCII; per il debitore assolutamente incapiente soccorre l'esdebitazione ex art. 283 CCII.

Un lavoratore dipendente part-time, sovraindebitato per oltre 267.000 euro, ha chiesto l’apertura della liquidazione controllata dei propri beni allegando, oltre a una modesta quota di reddito mensile disponibile pari a 80 euro, la dichiarazione scritta della persona a lui legata da unione civile contenente la promessa di apportare alla procedura 320 euro mensili per tre anni a titolo di finanza esterna.

Il Tribunale di Treviso ha esaminato la rilevanza giuridica della promessa di finanza esterna, qualificandola come promessa di attribuzione patrimoniale a titolo liberale, in quanto assunta nel contesto dell’unione civile e scissa da qualsiasi interesse patrimoniale del promittente: come tale essa è nulla, esistendo un’insuperabile contraddizione tra liberalità, che postula la spontaneità della dazione, e obbligazione di effettuarla, ed è comunque inefficace ai sensi dell’art. 1987 c.c. quale promessa unilaterale atipica. Ne consegue che il liquidatore non potrebbe agire ex art. 274, comma 1, CCII per riscuotere le somme promesse.

Escluso l’apporto esterno, l’attivo residuo di 2.880 euro in un triennio risultava assorbito dalle sole spese di procedura, tra compenso dell’OCC, del difensore e del liquidatore: il collegio ha quindi rigettato la domanda, affermando che il riconoscimento ab origine dell’impossibilità di soddisfare in qualche misura i creditori elide la funzione stessa della liquidazione controllata, che resta priva di giustificazione causale. Per il debitore assolutamente incapiente la via corretta è l’esdebitazione ex art. 283 CCII, che non presuppone necessariamente la previa apertura di una procedura concorsuale. Pronuncia rilevante per la prassi degli OCC nella strutturazione degli apporti di finanza esterna, che devono essere consacrati in titoli giuridicamente coercibili.

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