Inammissibile la liquidazione controllata con apporto irrisorio: la strada è l’esdebitazione dell’incapiente
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Massima
È inammissibile il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII quando la quota di reddito acquisibile alla procedura sia così esigua da non assicurare alcuna utilità concreta ai creditori, risolvendosi unicamente in costi prededucibili destinati ad assorbire l'intero attivo. Le situazioni di insolvenza con incapienza patrimoniale sono semmai regolabili attraverso l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente, ove ricorrano i presupposti dell'art. 283 CCII.
Un lavoratore dipendente, privo di beni a eccezione di una vecchia autovettura indispensabile per recarsi al lavoro, con un reddito mensile di 1.900 euro quasi interamente assorbito dal mantenimento del nucleo familiare e dall’assegno per i figli, ha chiesto al Tribunale di Treviso l’apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII, offrendo alla procedura 100 euro mensili per tre anni oltre a eventuali entrate occasionali.
Il Collegio ha posto al centro la questione dell’utilità concreta della procedura per il ceto creditorio: dall’apprensione di una quota di reddito così modesta deriverebbe un attivo troppo basso per consentire l’apertura, inidoneo a generare somme ripartibili e destinato a essere integralmente assorbito dai costi prededucibili, quali i compensi dell’advisor legale e del liquidatore. Il decreto osserva inoltre che la quota disponibile sarebbe esposta ad azzerarsi a fronte di qualunque sopravvenienza, come spese mediche straordinarie. Situazioni di insolvenza accompagnate da incapienza patrimoniale, conclude il Tribunale, trovano la loro sede naturale nel diverso istituto dell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, subordinata ai presupposti di meritevolezza e incapienza dell’art. 283 CCII.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La decisione si inserisce nel dibattito sull’esistenza di una soglia implicita di utilità per l’accesso alla liquidazione controllata su istanza del debitore e orienta i professionisti nella scelta dello strumento: quando il debitore non dispone di alcun patrimonio né di reddito apprezzabile eccedente il mantenimento, la via corretta è l’esdebitazione dell’incapiente, non la procedura liquidatoria.