Niente liquidazione controllata senza patrimonio: il debitore incapiente deve passare dall’art. 283 CCII
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Massima
È inammissibile la domanda di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e 269 CCII proposta dal debitore privo di risorse economiche proprie utilmente liquidabili, il cui esiguo attivo non copre neppure i costi prededucibili della procedura. La liquidazione controllata non contempla finanza esterna: l'apporto promesso da un terzo non entra nel patrimonio del debitore, che costituisce la garanzia generica dei creditori ex art. 2740 c.c., né può essere coattivamente preteso dal liquidatore. L'ammissione del debitore incapiente alla procedura liquidatoria si risolverebbe nell'elusione dei requisiti, a partire dalla meritevolezza, dell'esdebitazione di cui all'art. 283 CCII.
Una ex imprenditrice individuale, cessata l’attività di bar tabacchi e gravata da un indebitamento di circa 390 mila euro di prevalente natura tributaria e bancaria, chiedeva l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, costituito unicamente da un’autovettura risalente, sottoposta a fermo amministrativo e stimata circa 5 mila euro, oltre a una somma di 15 mila euro che una familiare si dichiarava disponibile a mettere a disposizione.
Il Tribunale di Bergamo esclude anzitutto la rilevanza dell’apporto del terzo: la liquidazione controllata, a differenza degli strumenti di regolazione negoziale, non contempla finanza esterna, e la mera dichiarazione di disponibilità non fa entrare la somma nel patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., né attribuisce al liquidatore alcun potere coattivo verso il terzo. Residuando un attivo inidoneo persino a coprire le spese prededucibili di OCC, liquidatore e difensore, l’apertura della procedura si tradurrebbe in un danno per i creditori, destinatari di sole ulteriori passività.
Il collegio valorizza quindi il disegno del legislatore: per il debitore persona fisica meritevole che non può offrire alcuna utilità ai creditori esiste l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII, conseguibile una sola volta e subordinata a stringenti requisiti di meritevolezza; ammettere alla liquidazione controllata chi ne è privo significherebbe eludere quel filtro. La domanda è dichiarata inammissibile: un precedente netto, che impone ai professionisti di vagliare la consistenza dell’attivo prima di scegliere lo strumento liquidatorio.