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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata: il mutuo scade con l’apertura della procedura e la domanda tardiva va giustificata nel ricorso

Autorità

Tribunale

Sede

Bologna

Data

17/10/2023

Estensore

Alessandra Mirabelli

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata domanda tardiva art. 273 ccii art. 270 ccii mutuo decadenza dal beneficio del termine stato passivo

Massima

Nella liquidazione controllata la domanda di ammissione al passivo presentata oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 270, comma 2, lett. d), CCII e' inammissibile ai sensi dell'art. 273, comma 7, CCII se il ricorso non indica le circostanze non imputabili del ritardo e la relativa prova, senza possibilita' di integrazione successiva. La regola dell'art. 154, comma 2, CCII, per cui i crediti pecuniari si considerano scaduti alla data di apertura della procedura, esprime un principio generale del concorso applicabile anche alla liquidazione controllata: il creditore mutuante puo' quindi insinuare l'intero credito senza necessita' di previa comunicazione di decadenza dal beneficio del termine. E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del termine di sessanta giorni.

Un istituto di credito, titolare di un mutuo ipotecario verso una debitrice ammessa alla liquidazione controllata, presentava domanda di insinuazione oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del liquidatore, giustificando il ritardo solo con un successivo atto di precisazione, fondato sulla pretesa necessita’ di attendere i presupposti della decadenza dal beneficio del termine prima di poter azionare l’intero credito. Il giudice delegato dichiarava la domanda inammissibile e il creditore proponeva reclamo ex art. 273 CCII al collegio, sollevando anche questione di legittimita’ costituzionale del termine.

Il Tribunale di Bologna giudica manifestamente infondata la questione di costituzionalita’: il termine di sessanta giorni, prorogabile di trenta ex art. 272 CCII e decorrente dalla compiuta comunicazione del liquidatore, e’ congruo e coerente con le esigenze di celerita’ della procedura minore. Nel merito, il collegio afferma che l’art. 154, comma 2, CCII, dettato per la liquidazione giudiziale, esprime un principio generale della concorsualita’ (gia’ riconosciuto da Cass. n. 17834/2019 per le procedure ex lege n. 3/2012, e comunque desumibile dall’art. 1186 c.c.): con l’apertura della liquidazione controllata l’ammortamento del mutuo viene meno e il credito e’ integralmente scaduto, senza necessita’ di alcuna comunicazione di decadenza. La giustificazione del ritardo, peraltro mai contenuta nel ricorso originario, era quindi insussistente oltre che tardiva.

Il reclamo viene respinto con condanna alle spese. La decisione richiama i creditori bancari a un rigoroso presidio dei termini della liquidazione controllata: la domanda tardiva e’ ammissibile solo se il ricorso stesso indica e prova la non imputabilita’ del ritardo, e l’attesa di adempimenti contrattuali non necessari non costituisce giustificazione idonea.

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