Liquidazione controllata familiare tra fratelli e nomina del professionista in deroga all’OCC quando il compenso richiesto preclude l’accesso alla procedura
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Massima
La procedura familiare di cui all'art. 66 CCII è accessibile anche ai parenti in linea collaterale di secondo grado conviventi quando il sovraindebitamento ha origine comune, fermo restando che le masse attive e passive rimangono distinte e che ciascun patrimonio è destinato in via prioritaria ai creditori personali. La competenza dell'OCC ex art. 68 CCII non è inderogabile: ove la pretesa dell'organismo di ottenere consistenti acconti sul compenso prima del deposito della domanda comprometta il diritto del debitore di accedere alla procedura, è giustificata la nomina di un professionista da parte del Presidente del Tribunale, dovendosi ritenere che il compenso, unico per OCC e liquidatore, sia liquidato solo all'esito del rendiconto ai sensi dell'art. 275 CCII.
Due fratelli conviventi, sovraindebitati per circa 1,9 milioni di euro in conseguenza di garanzie personali prestate a favore della società di famiglia, chiedevano l’apertura della liquidazione controllata familiare del proprio patrimonio. L’OCC adito aveva subordinato lo svolgimento dell’incarico al versamento di cospicui acconti sul compenso preventivato, inducendo i debitori a chiedere al Presidente del Tribunale la nomina di un professionista in sostituzione dell’organismo.
La sentenza affronta due questioni di rilievo: l’ambito soggettivo della procedura familiare ex art. 66 CCII, estesa ai parenti entro il quarto grado conviventi o con debiti di origine comune, e la derogabilità della competenza dell’OCC ex art. 68 CCII quando le condizioni economiche pretese dall’organismo finiscano per paralizzare l’accesso del sovraindebitato alla regolazione della crisi. Il Collegio valorizza l’unicità del compenso tra OCC e liquidatore e la sua liquidazione differita all’approvazione del rendiconto ex art. 275 CCII.
Il Tribunale dichiara aperta la liquidazione controllata familiare, precisando che dovranno essere tenute distinte le masse attive e passive di ciascun ricorrente, con destinazione prioritaria di ogni patrimonio ai creditori personali, e determina la quota di reddito necessaria al mantenimento dei debitori. La pronuncia è di sicuro interesse pratico perché tutela l’effettività dell’accesso alle procedure di sovraindebitamento rispetto a richieste di pagamento anticipato dei compensi degli organismi.