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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata aperta anche senza beni: bastano i redditi futuri apprensibili nel triennio

Autorità

Corte d'Appello

Sede

Ancona

Data

17/05/2024

Estensore

Vito Savino

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata assenza di beni redditi futuri debitore incapiente reclamo art. 268 ccii

Massima

L'esiguità dell'attivo non è causa ostativa all'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII: il discrimine rispetto all'esdebitazione del debitore incapiente va colto nella sussistenza di un patrimonio suscettibile di liquidazione, comprensivo delle disponibilità attuali e dei redditi futuri apprensibili nel triennio. Quando tali risorse consentono il pagamento integrale delle spese in prededuzione e la destinazione di un residuo, ancorché modesto, ai creditori concorsuali, il debitore non può qualificarsi incapiente e la procedura deve essere aperta.

Una debitrice si vedeva rigettare dal tribunale di primo grado il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata, sul rilievo che l’attivo ricavabile (circa 4.800 euro) non sarebbe bastato neppure a coprire le spese di procedura e il compenso dell’OCC, risolvendosi la domanda in una esdebitazione dell’incapiente senza il relativo vaglio di meritevolezza. La debitrice proponeva reclamo, evidenziando di svolgere due attività di lavoro subordinato con un reddito netto annuo di oltre 17.800 euro.

La Corte d’appello affronta il tema del discrimine tra liquidazione controllata ed esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII: il criterio non è l’esistenza di beni attuali, ma la sussistenza di un patrimonio suscettibile di liquidazione, nel quale rientrano anche le sopravvenienze e le quote di reddito eccedenti il mantenimento, apprensibili nell’arco del triennio di durata della procedura.

Accogliendo il reclamo, la Corte dichiara aperta la liquidazione controllata: i redditi futuri stimati in oltre 10.300 euro nel triennio consentono il pagamento delle spese in prededuzione e la destinazione ai creditori di un residuo che, per quanto modesto, costituisce utilità sufficiente a escludere la qualifica di debitore incapiente. Gli atti vengono rimessi al tribunale di primo grado per i provvedimenti conseguenti ex art. 270, comma 2, CCII. La pronuncia consolida l’orientamento favorevole all’accesso alla liquidazione controllata dei debitori privi di beni ma titolari di redditi da lavoro.

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