Ipoteca su bene del terzo e piano del consumatore: il credito è chirografario e non opera il limite dell’art. 67, comma 4, CCII
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Massima
Nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il credito garantito da ipoteca su bene di un terzo datore va trattato come chirografario e non soggiace al limite di soddisfazione minima di cui all'art. 67, comma 4, CCII, poiché il creditore conserva impregiudicata la garanzia reale verso il terzo: la regola della salvezza dei diritti contro coobbligati e terzi garanti, espressa dagli artt. 59, 79, 117 e 278, comma 6, CCII, costituisce principio generale applicabile anche alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, nonostante la mancata espressa previsione negli artt. 67 ss. CCII, da ritenersi mera svista del legislatore.
Un lavoratore dipendente, con reddito mensile di circa 1.500 euro ridottosi per la trasformazione del contratto da full time a part time, propone un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII, offrendo circa 21.000 euro per il pagamento integrale delle prededuzioni e il 10% dei creditori chirografari in 48 rate mensili. Un istituto di credito presenta osservazioni contestando la qualificazione chirografaria del proprio credito, garantito da ipoteca; emerge però che l’ipoteca grava su un immobile di proprietà di un terzo estraneo alla procedura.
La questione centrale è se l’art. 67, comma 4, CCII – che impone per i crediti prelatizi una soddisfazione non inferiore a quella realizzabile sul ricavato della liquidazione del bene – operi anche quando il bene ipotecato appartiene a un terzo. Il Tribunale, richiamando Cass. SS.UU. n. 3022/2015 sull’art. 184 l.fall., osserva che il creditore conserva la garanzia reale verso il terzo datore di ipoteca e può soddisfarsi per l’intero sul bene; la salvezza dei diritti verso coobbligati e garanti, prevista dagli artt. 59, 79, 117 e 278, comma 6, CCII, è principio generale del sistema, e la sua mancata riproduzione negli artt. 67 ss. CCII è una svista del legislatore, pena l’illegittimità costituzionale di una distinzione irragionevole tra strumenti omologhi.
Il giudice qualifica quindi il credito come chirografario nella procedura, ferma la garanzia ipotecaria verso il terzo, recepisce la precisazione di altro creditore e omologa il piano, verificati i requisiti degli artt. 67, 68 e 69 CCII e disposte le pubblicità ex art. 70 CCII. La sentenza è di notevole interesse pratico per i piani del consumatore con garanzie prestate da familiari: il debitore non deve assicurare al creditore ipotecario su bene altrui il trattamento minimo dei prelatizi.