Dopo il correttivo-ter la liquidazione controllata richiesta dal debitore esige un attivo distribuibile: senza utilità per i creditori resta solo l’esdebitazione dell’incapiente
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Massima
A seguito del d.lgs. 136/2024, la domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore persona fisica è ammissibile solo in presenza di una seria prospettiva di soddisfacimento non simbolico dei creditori, presupposto che emerge dal contenuto obbligatorio della relazione dell'OCC ex artt. 268, comma 3, e 269, comma 2, CCII; in difetto, il debitore incapiente deve ricorrere all'esdebitazione ex art. 283 CCII. Il secondo comma dell'art. 283 CCII va interpretato in chiave sistematica e costituzionalmente orientata, spettando al giudice valutare caso per caso, detratte le somme necessarie al mantenimento, se il debitore possa offrire qualche utilità ai creditori tenuto conto delle spese e della durata della procedura.
Un debitore gravato da circa 60.000 euro di debiti di origine imprenditoriale, privo di beni e con un reddito da lavoro dipendente appena superiore alle spese di mantenimento, chiedeva l’apertura della liquidazione controllata. La quota di reddito teoricamente cedibile, circa 100 euro mensili per il triennio di durata della procedura ex art. 272, comma 3, CCII, non avrebbe consentito, detratte le spese di procedura, alcun soddisfacimento non simbolico dei creditori.
Il decreto ricostruisce il contrasto interpretativo, anteriore al correttivo-ter, sull’ammissibilità della liquidazione controllata senza prospettiva di soddisfacimento, e ritiene che il d.lgs. 136/2024 lo abbia risolto: per la domanda del creditore opera l’attestazione di incapienza che conduce al rigetto; per la domanda del debitore, il presupposto dell’utilità emerge dal contenuto obbligatorio della relazione dell’OCC ex artt. 268, comma 3, quarto periodo, e 269, comma 2, CCII. Liquidazione controllata ed esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII risultano così istituti speculari e alternativi. Il tribunale segnala inoltre il corto circuito letterale del novellato art. 283, comma 2, che definirebbe incapiente anche chi dispone di eccedenze reddituali, proponendone una lettura sistematica e costituzionalmente orientata che rimette al giudice la valutazione concreta dell’utilità offribile ai creditori.
Nel caso di specie, esclusa ogni seria possibilità di soddisfacimento non simbolico, la domanda viene dichiarata inammissibile, con rilievo critico verso la relazione dell’OCC che aveva omesso di indagare il presupposto introdotto dalla novella. Il provvedimento orienta la prassi post correttivo-ter: il debitore senza attivo deve percorrere la via dell’art. 283 CCII e non quella della liquidazione controllata.