Qualifica di consumatore anche con debiti d’impresa pregressi, se prevalgono le obbligazioni personali
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Massima
Ai fini dell'accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII, è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 2, comma 1, lett. e, CCII): la presenza di debiti riconducibili a una pregressa attività d'impresa non preclude la qualifica quando essi rappresentino una quota minoritaria dell'esposizione complessiva, in larga prevalenza costituita da finanziamenti personali. Verificata l'assenza delle condizioni ostative ex art. 69 CCII e la completezza della relazione dell'OCC, anche quanto alla valutazione del merito creditizio dei finanziatori, il giudice dispone ex art. 70 CCII la pubblicazione e la comunicazione ai creditori della proposta e del piano.
Una persona fisica, già titolare di attività d’impresa cessata, proponeva un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore mettendo a disposizione dei creditori circa 56.000 euro in cinque anni, tra quote di reddito mensili e TFR maturando, con pagamento integrale di prededuzioni e privilegiati e soddisfazione dei chirografari al 10,57%. L’esposizione complessiva superava i 217.000 euro, in parte derivante da finanziamenti al consumo, cessioni del quinto e prestiti personali, in parte da debiti verso fornitori ed erario riconducibili alla pregressa attività.
Il decreto si misura con la questione, centrale nella prassi, dei debiti “promiscui”: il giudice valorizza la definizione dell’art. 2, comma 1, lett. e), CCII, che riferisce la qualifica di consumatore alla persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale eventualmente svolta, e rileva che i debiti d’impresa rappresentano solo circa il 24% del passivo totale, mentre la componente largamente prevalente ha natura personale. Verifica quindi l’assenza delle condizioni ostative soggettive ex art. 69 CCII e la completezza della relazione dell’OCC, comprensiva delle cause dell’indebitamento, della diligenza del debitore e del vaglio sul merito creditizio dei finanziatori.
Ritenuta ammissibile la domanda, il tribunale dispone ex art. 70 CCII la pubblicazione della proposta e del piano sul sito del tribunale e la loro comunicazione ai creditori, con termine di venti giorni per le osservazioni e successiva relazione dell’OCC. Il provvedimento conferma l’orientamento che ammette al piano del consumatore il debitore con passivo misto, purché la componente non personale sia minoritaria.