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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Ristrutturazione dei debiti del consumatore: il piano deve includere tutti i creditori, anche quelli della cessata attivita’ d’impresa

Autorità

Corte d'Appello

Sede

L'Aquila

Data

11/10/2023

Estensore

Marco Bartoli

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

ristrutturazione debiti consumatore art. 67 ccii ex imprenditore cancellato debiti erariali elenco creditori fattibilita' del piano reclamo

Massima

Ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a), CCII la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore deve contenere, a pena di inammissibilita', l'elenco di tutti i creditori; l'ex imprenditore individuale, cessato e cancellato dal registro delle imprese, conserva la qualita' di consumatore ex art. 2, comma 1, lett. e), CCII, ma deve includere nel piano anche i residui debiti erariali derivanti dalla pregressa attivita' d'impresa, non potendo accedere al concordato minore ai sensi dell'art. 33, comma 4, CCII. L'esclusione di tali debiti inficia altresi' la fattibilita' del piano che il giudice valuta ex art. 70, comma 7, CCII.

Il tribunale aveva omologato un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da due coniugi in regime di procedura familiare ex art. 66 CCII. L’Agenzia delle Entrate proponeva reclamo lamentando l’esclusione dal piano dei debiti erariali e contributivi maturati da uno dei proponenti nell’esercizio di una ditta individuale cessata e cancellata dal registro delle imprese da diversi anni.

La Corte d’Appello affronta il tema, assai dibattuto, dell’accesso dell’ex imprenditore alla ristrutturazione dei debiti del consumatore. Richiamando la giurisprudenza di merito e di legittimita’ (Cass. n. 1869/2016 e Cass. n. 22699/2023), la Corte conferma che la cessazione dell’attivita’ e la cancellazione dal registro delle imprese consolidano la veste consumeristica del debitore, precludendogli pero’, ex art. 33, comma 4, CCII, l’accesso al concordato minore. Proprio per questo i residui debiti d’impresa non possono restare fuori dal piano: l’art. 67, comma 2, lett. a), CCII impone, a pena di inammissibilita’, l’elenco di tutti i creditori, e l’omessa inclusione del credito erariale, oltre a discriminare i creditori esclusi, compromette la fattibilita’ del piano, considerato che l’Erario potrebbe agire esecutivamente in ogni momento.

In totale riforma della decisione di primo grado, la Corte dichiara inammissibile la richiesta di omologazione. La pronuncia offre ai professionisti un’indicazione operativa netta: nel costruire il piano del consumatore di un ex imprenditore occorre censire e trattare anche le passivita’ d’impresa residue, pena l’inammissibilita’ della proposta e il naufragio dell’intera procedura.

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