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Giurisprudenza
Concordato Minore

Cram down fiscale nel concordato minore: omologa ex art. 80, co. 3, CCII anche senza le maggioranze se l’adesione dell’Erario è determinante e la proposta batte la liquidazione controllata

Autorità

Tribunale

Sede

Pesaro

Data

19/03/2025

Estensore

Lorenzo Pini

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore cram down fiscale art. 80 ccii mancata adesione erario convenienza liquidazione controllata maggioranze

Massima

Ai sensi dell'art. 80, comma 3, CCII il giudice omologa il concordato minore anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria quando tale adesione è determinante per il raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 79, comma 1, CCII e la proposta di soddisfacimento dell'Erario risulta, anche sulla base della specifica relazione dell'OCC, più conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata. La comparazione va condotta sia nell'ipotesi di liquidazione pura sia in quella comprensiva della prosecuzione triennale dell'attività lavorativa del debitore, avendo riguardo all'ordine delle cause di prelazione e a quanto residuerebbe effettivamente per il credito erariale.

Un agente di commercio, sovraindebitato a causa della contrazione delle provvigioni durante la pandemia e della sopravvenuta disoccupazione del coniuge, ha proposto un concordato minore destinando ai creditori, suddivisi in sette classi, una somma complessiva di oltre 63.000 euro derivante esclusivamente dai proventi della propria attività, con pagamento integrale delle prime due classi e percentuali decrescenti per le altre. All’esito delle votazioni, solo due classi su cinque hanno approvato la proposta, senza il raggiungimento né della maggioranza dei crediti né della maggioranza delle classi ex art. 79, comma 1, CCII.

Il tribunale ha quindi verificato i presupposti del cram down fiscale ex art. 80, comma 3, CCII. Il primo requisito, il carattere determinante dell’adesione erariale, è stato riscontrato perché il voto favorevole dell’Agenzia delle Entrate, titolare di un credito di oltre 110.000 euro, avrebbe fatto conseguire entrambe le maggioranze richieste. Il secondo, la convenienza della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione controllata, è stato accertato comparando l’attivo distribuibile nei due scenari: nella liquidazione pura l’attivo di circa 9.600 euro sarebbe stato interamente assorbito dai creditori poziori, lasciando l’Erario insoddisfatto, e anche includendo la prosecuzione triennale dell’attività l’attivo stimato non avrebbe garantito al Fisco una somma superiore al 27% offerto nel piano.

Sulla scorta di tale duplice verifica, il tribunale ha omologato il concordato minore e dichiarato chiusa la procedura ex art. 80, comma 2, CCII, affidando all’OCC la vigilanza sull’esecuzione. La sentenza rappresenta un’applicazione esemplare del cram down erariale nel sovraindebitamento, confermando che il dissenso dell’amministrazione finanziaria non blocca la ristrutturazione quando la proposta è oggettivamente più vantaggiosa della liquidazione controllata.

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