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Giurisprudenza
Concordato Minore

Concordato minore familiare: voto contrario valido anche se non motivato e maggioranze da calcolare per masse distinte

Autorità

Tribunale

Sede

Taranto

Data

11/04/2024

Estensore

Raffaele Viglione

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore familiare voto sfavorevole maggioranze masse distinte omologazione cram down erariale art. 79 ccii

Massima

Nel concordato minore gli artt. 79 e 80 CCII non impongono al creditore alcun onere di motivazione del voto sfavorevole, che può consistere anche in una mera manifestazione espressa di non adesione ed è sottratto a qualsiasi vaglio di convenienza, salva l'ipotesi del cram down erariale prevista dall'art. 80, comma 3, CCII. Nel concordato minore familiare ex artt. 66 e 74, comma 2, CCII, ferma la distinzione delle masse attive e passive imposta dall'art. 66, comma 3, CCII, la maggioranza di cui all'art. 79 CCII deve essere verificata distintamente per ciascuna massa passiva; il progetto unitario può essere omologato solo se le maggioranze sono raggiunte per tutte le masse, non essendo ammissibile un'omologazione parcellizzata.

Tre componenti di una stessa famiglia, sovraindebitati per debiti di origine comune legati a una pregressa attività di ristorazione esercitata tramite una società familiare, proponevano un concordato minore in forma di procedura familiare ai sensi degli artt. 66 e 74, comma 2, CCII, con progetto unitario liquidatorio sostenuto da finanza esterna e masse attive e passive tenute distinte. All’esito della votazione, il gestore della crisi riteneva non validi il voto contrario dell’amministrazione finanziaria e quello di un istituto di credito, espressi senza motivazione e in forma unitaria per l’intero piano, e considerava quindi raggiunta la maggioranza di cui all’art. 79 CCII.

Il Tribunale di Taranto affronta due questioni centrali: se il voto sfavorevole del creditore debba essere motivato per essere valido e come vadano computate le maggioranze nel concordato minore familiare. Sul primo punto, il decreto chiarisce che né l’art. 79 né l’art. 80 CCII impongono un contenuto tipico al voto: il dissenso, anche espresso come mera “non adesione”, è frutto di una scelta insindacabile del creditore e non apre alcun contraddittorio, distinguendosi nettamente dall’opposizione in sede di omologa fondata sulla convenienza (art. 80, comma 2, CCII). L’unico correttivo è l’assenso sostitutivo del giudice in caso di mancata adesione determinante dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali. Sul secondo punto, la pronuncia valorizza la regola della distinzione delle masse ex art. 66, comma 3, CCII, imponendo un computo separato delle maggioranze per ciascun debitore, con imputazione del voto dei creditori comuni a tutte le masse dei rispettivi debitori.

Applicando tali principi, il Tribunale rigetta la domanda di omologazione: il voto contrario di un creditore comune, pari a oltre il 78% delle masse di due dei proponenti, impedisce il raggiungimento della maggioranza e travolge l’intero progetto familiare, che non può essere omologato “a pezzi”. Viene inoltre dichiarata inefficace la misura protettiva concessa ex art. 78, comma 2, lett. d), CCII. La decisione offre indicazioni operative preziose per OCC e professionisti nella gestione del voto nelle procedure familiari di concordato minore.

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