Concordato minore con cram-down dell’Agenzia delle Entrate: rigetto dell’opposizione e omologazione
Keyword
Massima
Il concordato minore è omologato ai sensi dell'art. 80, comma 3, CCII anche in assenza della maggioranza, rigettando l'opposizione dell'Agenzia delle Entrate. Il cram-down opera quando la proposta non è sconveniente per il creditore dissenziente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata. L'immobile adibito ad abitazione principale può essere escluso dalla liquidazione.
Il debitore propone una domanda di omologazione di concordato minore, aperta con decreto. All’esito del voto, il Gestore dà atto del mancato raggiungimento formale delle maggioranze; l’Agenzia delle Entrate propone opposizione all’omologazione.
Il Tribunale affronta l’omologabilità del concordato minore in difetto delle maggioranze formali mediante il cram-down nei confronti del creditore erariale, nonché le opposizioni sollevate dall’Agenzia delle Entrate, alla luce della convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.
Rigettata l’opposizione, il Tribunale omologa il concordato minore applicando il cram-down nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, compensa integralmente le spese e dichiara chiusa la procedura. La pronuncia è di rilievo per l’applicazione del cram-down fiscale a fronte dell’opposizione dell’Erario.