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Giurisprudenza
Concordato Minore

Concordato minore con cram-down del credito erariale: applicazione dell’art. 80, comma 3, CCII

Autorità

Tribunale

Sede

Ancona

Data

17/09/2025

Estensore

Maria Letizia Mantovani

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore cram-down fiscale art. 80 comma 3 omologazione forzosa Agenzia delle Entrate convenienza

Massima

Il tribunale può omologare il concordato minore ai sensi dell'art. 80, comma 3, CCII anche in difetto della maggioranza dei crediti ammessi al voto, quando la proposta non risulti sconveniente per il creditore dissenziente rispetto all'alternativa liquidatoria. Il cram-down opera anche nei confronti del creditore erariale che abbia espresso voto contrario.

La debitrice propone una domanda di concordato minore, aperta con decreto di omologazione ex art. 78 CCII. All’esito del voto, il concordato non risulta approvato a causa del voto negativo dell’Agenzia delle Entrate, unico creditore dissenziente rilevante.

Il Tribunale affronta la possibilità di omologare il concordato minore in difetto delle maggioranze, mediante il cram-down fiscale di cui all’art. 80, comma 3, CCII, subordinato alla verifica che la proposta non risulti sconveniente per il creditore erariale rispetto all’alternativa liquidatoria.

Accertata tale non sconvenienza, il Tribunale omologa il concordato minore superando il dissenso dell’Agenzia delle Entrate e dispone la vigilanza dell’OCC sull’esecuzione, dichiarando chiusa la procedura. La pronuncia è di rilievo per l’applicazione del cram-down fiscale nel concordato minore.

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