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Giurisprudenza
Concordato Minore

Cram-down fiscale nel concordato minore: niente omologa forzosa se la percentuale offerta all’Erario è irrisoria

Autorità

Corte d'Appello

Sede

Firenze

Data

04/06/2024

Estensore

Luigi Nannipieri

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore cram-down fiscale omologazione forzosa reclamo art. 50 ccii agenzia delle entrate convenienza effetto devolutivo

Massima

Il reclamo ex art. 50 CCII avverso il diniego di omologazione del concordato minore ha carattere pienamente devolutivo e investe la corte d'appello del riesame di tutte le questioni rilevanti, compresi i presupposti di ammissibilità della procedura. L'omologazione forzosa con cram-down fiscale ex art. 80, comma 3, CCII, quando l'adesione dell'amministrazione finanziaria è determinante, presuppone la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria: essa va negata se la percentuale offerta all'Erario, creditore largamente maggioritario, è pressoché irrisoria e il piano difetta di attendibilità nella ricostruzione dell'attivo e dei flussi della continuità.

Una società, dopo l’apertura della procedura di concordato minore in continuità, si vedeva negare dal tribunale l’omologazione: l’Agenzia delle Entrate, creditrice per oltre 570.000 euro pari a circa il 93% del passivo, aveva negato l’adesione e il giudice di primo grado riteneva non applicabile il cram-down fiscale ex art. 80, comma 3, CCII, stante la percentuale di soddisfacimento pressoché nulla offerta al ceto erariale. La debitrice proponeva reclamo alla corte d’appello lamentando, tra l’altro, l’errata valutazione dei crediti iscritti a bilancio e la violazione dell’art. 80 CCII.

La Corte fiorentina delinea anzitutto la natura del reclamo ex art. 50 CCII, richiamato in materia dall’art. 80, comma 7: rimedio pienamente devolutivo, che consente il riesame completo dei presupposti, anche di ammissibilità, della procedura, senza i limiti dell’art. 51 CCII. Nel merito, rileva che il piano non forniva una descrizione attendibile delle componenti dell’attivo né una prognosi verificabile dei flussi della continuità, e che l’ingente credito vantato verso il socio risultava di dubbia esigibilità; osserva inoltre che l’omologazione forzosa in danno dell’Erario presuppone la dimostrazione della convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, non ravvisabile a fronte di una percentuale irrisoria offerta al creditore pubblico largamente maggioritario.

Il reclamo viene quindi rigettato, con condanna alle spese. Il decreto contribuisce a definire i confini applicativi del cram-down fiscale nel concordato minore, ribadendo che la falcidia forzosa dei crediti tributari non è un esito automatico ma richiede piani attendibili e una reale convenienza per l’amministrazione finanziaria.

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