Concordato minore e imprenditore individuale cancellato: la differenza con l’imprenditore collettivo
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Massima
L’imprenditore individuale che, cessata l’attività e cancellatosi dal registro delle imprese, si trovi in stato di sovraindebitamento per debiti contratti nell’esercizio dell’impresa, può accedere al concordato minore ex art. 74 CCII. La preclusione di cui all’art. 33, comma 4, CCII deve intendersi riferita al solo imprenditore collettivo, la cui cancellazione determina la definitiva estinzione ex art. 2495 c.c.; diversamente, l’imprenditore individuale cessato non si estingue, ma semplicemente perde la qualità di imprenditore, restando soggetto debitore delle obbligazioni assunte. Conferma sistematica si trae dall’art. 271 CCII, che ammette il debitore destinatario di domanda di liquidazione controllata a chiedere l’accesso a una procedura di cui al capo II del titolo IV CCII, conformemente a quanto già affermato dal Tribunale di Ancona 10 gennaio 2023.
Sovraindebitamento – Concordato Minore – Imprenditore individuale cessato – Cancellazione dal registro delle imprese – Art. 33, comma 4, CCII – Imprenditore collettivo – Differenza – Ammissibilità
L’imprenditore individuale che, cessata l’attività e cancellatosi dal registro delle imprese, si trovi in stato di sovraindebitamento per debiti contratti nell’esercizio dell’impresa, può accedere al concordato minore ex art. 74 CCII. La preclusione di cui all’art. 33, comma 4, CCII deve intendersi riferita al solo imprenditore collettivo, la cui cancellazione determina la definitiva estinzione ex art. 2495 c.c.; diversamente, l’imprenditore individuale cessato non si estingue, ma semplicemente perde la qualità di imprenditore, restando soggetto debitore delle obbligazioni assunte. Conferma sistematica si trae dall’art. 271 CCII, che ammette il debitore destinatario di domanda di liquidazione controllata a chiedere l’accesso a una procedura di cui al capo II del titolo IV CCII, conformemente a quanto già affermato dal Tribunale di Ancona 10 gennaio 2023.