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Giurisprudenza
Concordato Minore

Concordato minore fondato su preliminare di vendita: compatibile la disciplina delle offerte concorrenti ex art. 91 CCII

Autorità

Tribunale

Sede

Treviso

Data

29/11/2023

Estensore

Clarice Di Tullio

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore art. 74 ccii offerte concorrenti art. 91 ccii preliminare di compravendita finanza esterna apertura della procedura

Massima

Nel concordato minore ex artt. 74 ss. CCII, qualora la proposta sia fondata su un contratto preliminare di compravendita immobiliare già stipulato, trova applicazione, in forza del rinvio di compatibilità dell'art. 74, ultimo comma, CCII, la disciplina delle offerte concorrenti di cui all'art. 91, commi 1 e 2, CCII, volta ad aumentare la contendibilità dei beni ed evitare concordati preconfezionati; la trasmissione della proposta ai creditori ex art. 78 CCII può essere differita all'esito della procedura competitiva, dalla quale dipendono le concrete prospettive di soddisfacimento.

Un debitore non consumatore in stato di sovraindebitamento ha proposto domanda di concordato minore fondata su un attivo di 265.000 euro, costituito per 240.000 euro dal corrispettivo di un preliminare di compravendita dell’immobile di proprietà e per 25.000 euro dalla finanza esterna offerta dai promissari acquirenti, a fronte di un passivo di oltre 631.000 euro suddiviso in cinque classi. Il Tribunale di Treviso, verificati i requisiti dimensionali, l’assenza di precedenti esdebitazioni e di atti in frode, nonché il deposito della documentazione ex artt. 75 e 76 CCII, ha dichiarato aperta la procedura.

Il decreto si segnala per l’applicazione al concordato minore della disciplina delle offerte concorrenti dettata dall’art. 91 CCII per il concordato preventivo: poiché la proposta si fonda su un contratto preliminare già stipulato, il giudice ha ritenuto che la ratio della norma, ossia accrescere la contendibilità dei beni e scongiurare i concordati “chiusi” in cui ai creditori non resta che prendere o lasciare, sia compatibile con la struttura semplificata del concordato minore in virtù del rinvio dell’art. 74, ultimo comma, CCII. Ne consegue l’ordine di pubblicizzare il preliminare sul portale delle vendite pubbliche per raccogliere manifestazioni di interesse.

Sul piano operativo, il provvedimento differisce la trasmissione della proposta ai creditori all’esito dell’eventuale gara, accoglie l’istanza di misure protettive ex art. 78, comma 2, lett. d), CCII, con divieto di azioni esecutive e sequestri fino alla definitività dell’omologazione, e omette la nomina del commissario giudiziale in assenza di richiesta e di necessità di tutela. Per i professionisti che assistono debitori con vendite già negoziate, la decisione conferma che il piano deve mettere in conto la procedura competitiva e la possibile sostituzione dell’acquirente individuato.

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