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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Compenso unico per OCC e liquidatore nella liquidazione controllata: l’organismo non si insinua al passivo, la liquidazione avviene a fine procedura

Autorità

Tribunale

Sede

Milano

Data

04/04/2024

Estensore

Laura De Simone

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata compenso occ compenso liquidatore unicità del compenso d.m. 202/2014 reclamo art. 273 ccii prededuzione

Massima

Nella liquidazione controllata il compenso dell'OCC che ha assistito il debitore nella fase di accesso e quello del liquidatore - di regola coincidente con il medesimo gestore ex art. 270, comma 2, lett. b), CCII - sono unitari, in applicazione della regola generale desumibile dagli artt. 17 e 18 del d.m. n. 202/2014: la relativa posta, qualificabile come spesa di giustizia, non deve essere oggetto di insinuazione al passivo, ma è determinata dal giudice al termine della procedura sulla base dell'attivo realizzato e del passivo accertato, ripartendola secondo proporzionalità in relazione all'attività svolta da ciascuno. Non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., essendo possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata.

Un organismo di composizione della crisi proponeva reclamo ex art. 273, comma 6, CCII avverso il decreto con cui il giudice delegato, in sede di formazione dello stato passivo di una liquidazione controllata, aveva escluso l’insinuazione in prededuzione del compenso dell’OCC per l’attività prodromica all’apertura, affermando il principio dell’unicità del compenso con quello del liquidatore, da liquidarsi a fine procedura. L’organismo chiedeva anche la rimessione della questione alla Cassazione ex art. 363-bis c.p.c.

Il Collegio ricostruisce la disciplina dei compensi nel sovraindebitamento (artt. 16, 17 e 18 d.m. n. 202/2014), traendone la regola generale dell’unicità: quando nella stessa procedura si avvicendano organismi, o al gestore segue il liquidatore, il compenso è unico e ripartito proporzionalmente. Tale principio vale a maggior ragione nella liquidazione controllata, dove l’art. 270, comma 2, lett. b), CCII prevede che liquidatore sia di regola nominato lo stesso gestore della crisi, con fisiologica consequenzialità tra le due fasi. Vengono disattese le obiezioni sull’indeterminatezza del criterio e sull’iscrizione al registro ex art. 356 CCII.

Il reclamo è rigettato: il compenso, spesa di giustizia estranea allo stato passivo, sarà determinato unitariamente dal giudice all’esito della liquidazione, sulla base dell’attivo realizzato e del passivo accertato. La pronuncia, in linea con i precedenti ambrosiani, incide concretamente sulla prassi degli OCC e sulla pianificazione economica delle procedure di liquidazione controllata.

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