Liquidazione controllata: compenso unico OCC-liquidatore, liquidato dal giudice a fine procedura e non ammissibile al passivo
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Massima
Nella liquidazione controllata il compenso dell'OCC e quello del liquidatore sono unitari: il principio del compenso unico, desumibile dagli artt. 17 e 18 del d.m. n. 202/2014, si applica per identità di ratio anche quando il tribunale, in sede di apertura, nomini un liquidatore diverso dal gestore ex art. 270, comma 1, CCII. Tale compenso, da ripartire tra le due figure secondo criteri di proporzionalità, è liquidato dal giudice al termine della procedura ai sensi dell'art. 275, comma 3, CCII, previa approvazione del rendiconto, e non può essere ammesso allo stato passivo; la pattuizione del compenso tra debitore e OCC non vincola il giudice ove esorbiti dai parametri ministeriali.
Nell’ambito di una liquidazione controllata aperta nei confronti di due debitori, l’OCC che aveva assistito i ricorrenti nella fase di accesso chiedeva l’ammissione al passivo di entrambe le masse dei crediti per i compensi pattuiti con i debitori mediante preventivo sottoscritto. Il liquidatore, nominato dal tribunale in persona diversa dal gestore, rigettava le domande richiamando il principio del compenso unico ex d.m. n. 202/2014 e la competenza del giudice delegato alla liquidazione al termine della procedura; la controversia veniva rimessa al giudice ai sensi dell’art. 273, comma 5, CCII.
Il decreto ricostruisce la disciplina dei compensi negli artt. 17 e 18 del d.m. n. 202/2014, applicabile anche alle procedure del CCII con i necessari adattamenti: la regola del compenso unico, espressamente dettata per la successione di più OCC, per l’avvicendamento di liquidatori e per la conversione delle procedure, esprime un principio generale valevole anche nell’ipotesi, non espressamente disciplinata, della nomina di un liquidatore diverso dal gestore, poiché l’attività dell’OCC nella fase di accesso è in larga parte propedeutica e assorbita dalla procedura. La duplicazione dei compensi arrecherebbe un ingiustificato pregiudizio ai creditori. Il compenso unico, da ripartire secondo proporzionalità, sarà liquidato dal giudice solo al termine della liquidazione ex art. 275, comma 3, CCII, previa approvazione del rendiconto; né la pattuizione tra debitore e OCC può vincolare il giudice oltre i parametri ministeriali, pena la surrettizia determinazione da parte del debitore della misura di soddisfacimento dei creditori.
Il Tribunale di Torino rigetta quindi le domande di insinuazione e forma lo stato passivo in conformità al progetto del liquidatore. La pronuncia, allineata alla giurisprudenza milanese richiamata, fornisce coordinate chiare a OCC e liquidatori sulla maturazione e liquidazione dei compensi nella liquidazione controllata.