Piano del consumatore omologato: quota fissa di reddito per 48 mesi e svincolo delle trattenute stipendiali sospese
Keyword
Massima
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII che destini ai creditori una quota fissa del reddito mensile per 48 mesi è omologabile ai sensi dell'art. 70 CCII quando la relazione dell'OCC ex art. 68 CCII attesti la fattibilità, la meritevolezza del debitore e la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, anche in presenza di pagamento solo parziale dei creditori privilegiati e chirografari. Con la sentenza di omologazione il giudice può disporre che le somme accantonate per effetto della sospensione della trattenuta sullo stipendio siano svincolate in favore del debitore ed eventualmente destinate, con il suo assenso, all'esecuzione del piano, affidando all'OCC la vigilanza sull'esatto adempimento ai sensi dell'art. 71 CCII.
Un lavoratore dipendente in stato di sovraindebitamento ha proposto al Tribunale di Bologna un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, mettendo a disposizione dei creditori una quota fissa del proprio reddito mensile per 48 mesi, per un montante complessivo di circa 19.200 euro. Il piano prevedeva il pagamento integrale delle prededuzioni, il soddisfacimento dei creditori privilegiati nella misura del 30% e una percentuale residuale per i chirografari, sulla base della relazione particolareggiata dell’OCC redatta ai sensi dell’art. 68 CCII.
La pronuncia affronta i passaggi tipici del giudizio di omologazione ex art. 70 CCII: la verifica della qualità di consumatore e della completezza documentale, il giudizio di meritevolezza inteso come assenza di colpa grave, malafede o frode nella formazione dell’indebitamento, la fattibilità e la convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria. Particolare attenzione è dedicata alla sorte delle somme accantonate a seguito della sospensione, in corso di procedura, della trattenuta operata dal datore di lavoro sullo stipendio del debitore.
Il Tribunale omologa il piano con sentenza, affida all’OCC la vigilanza sull’esecuzione con obbligo di riferire al giudice ai sensi dell’art. 71 CCII e dispone che, alla definitività dell’omologazione, le somme accantonate per effetto della sospensione della trattenuta siano svincolate in favore del debitore, con possibile destinazione all’esecuzione del piano. La decisione offre ai professionisti un modello operativo completo di sentenza di omologa, utile per la gestione dei rapporti con il datore di lavoro terzo pignorato e per la fase esecutiva del piano.