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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: presupposti ex art. 67 CCII

Autorità

Tribunale

Sede

Spoleto

Data

27/05/2025

Estensore

Sara Trabalza

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

piano del consumatore ristrutturazione dei debiti omologazione OCC meritevolezza art. 67 CCII art. 70 CCII

Massima

Ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 67 e seguenti CCII e accertata la meritevolezza del consumatore, il Tribunale omologa il piano di ristrutturazione dei debiti, affidando al gestore il controllo sull'adempimento delle obbligazioni ai sensi dell'art. 71 CCII.

La ricorrente, ottenuta la nomina dell’OCC e completate le verifiche patrimoniali e documentali, propone una domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell’art. 67 e seguenti CCII. Il Tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi e la meritevolezza della debitrice.

Il provvedimento esamina la regolarità della procedura, dagli adempimenti pubblicitari alle attività dell’OCC, e i requisiti di accesso al piano del consumatore, con particolare attenzione alla qualità di consumatore della ricorrente e alla fattibilità della proposta.

Accertati i presupposti, il Tribunale omologa il piano di ristrutturazione dei debiti, affidando al gestore il controllo sull’esecuzione ai sensi dell’art. 71 CCII e dichiarando la chiusura della procedura. La decisione costituisce un’applicazione lineare della disciplina del piano del consumatore.

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