Piano del consumatore: la colpa lieve nell’assunzione dei debiti per esigenze familiari non osta all’apertura della procedura di ristrutturazione
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Massima
Ai fini dell'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII, la causa ostativa dell'art. 69, comma 1, CCII richiede la colpa grave, la malafede o la frode: non osta all'ammissione la colpa lieve del debitore che abbia contratto finanziamenti a condizioni eccessivamente onerose per far fronte a documentate esigenze familiari. Rileva inoltre, ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII, l'omessa valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore, parametrata al reddito disponibile dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, quantificato in misura non inferiore all'assegno sociale moltiplicato per la scala di equivalenza ISEE.
Il Tribunale di Rimini apre la procedura diretta all’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti di un consumatore, lavoratore dipendente con un indebitamento di circa 61.000 euro maturato attraverso finanziamenti contratti e rinegoziati per far fronte a esigenze familiari documentate, quali le spese per l’infanzia del figlio e l’assistenza a un familiare gravemente malato. Il piano prevedeva finanza esterna di 15.000 euro messa a disposizione da un familiare e l’utilizzo delle somme accantonate dal terzo pignorato.
Il decreto compie una ricognizione completa delle condizioni di ammissibilità ex artt. 65, 67 e 69 CCII: la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), CCII; lo stato di sovraindebitamento; l’assenza di esdebitazioni nel quinquennio. Sul punto centrale della colpa, il giudice distingue tra la colpa semplice, ravvisabile nella sottoscrizione di contratti eccessivamente onerosi, e la colpa grave richiesta dall’art. 69 CCII per impedire l’accesso: solo quest’ultima è ostativa. Rilevante anche il vaglio del merito creditizio ex art. 68, comma 2, CCII: l’OCC aveva accertato che il finanziamento erogato superava la soglia sostenibile calcolata deducendo dal reddito l’importo necessario a un dignitoso tenore di vita.
Il Tribunale verifica infine la convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione controllata e dispone la sospensione della procedura esecutiva pendente, ricordando che il compenso dell’OCC, ex art. 71, comma 4, CCII, va accantonato e liquidato solo al termine della fase esecutiva. Un decreto-modello per la costruzione dei piani del consumatore fondati su finanza esterna.