Salta al contenuto
Procedure Chi Siamo SVR Network Lista OCC Documenti Contatti
Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Piano del consumatore: niente abbattimenti da “aste deserte” e moratoria dei prelatizi solo con assenso espresso

Autorità

Tribunale

Sede

Terni

Data

08/05/2023

Estensore

Alessandro Nastri

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

ristrutturazione debiti consumatore art. 67 ccii crediti ipotecari moratoria valore di mercato attestazione occ inammissibilità

Massima

Ai fini dell'art. 67, comma 4, CCII, la misura del realizzo conseguibile dai creditori prelatizi nell'alternativa liquidatoria va parametrata al valore di mercato del bene, adattato alla natura coattiva della vendita e al netto delle spese, senza che possa quantificarsi sulla base di ipotizzati esperimenti d'asta deserti, spettando comunque al giudice un sindacato estrinseco sulla congruità dell'attestazione dell'OCC. Inoltre, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 67, comma 5, CCII, la soddisfazione dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca in tempi superiori a quelli tecnici della procedura equivale a soddisfazione non integrale ed è ammissibile solo con il preventivo assenso espresso dei creditori interessati, non surrogabile dal silenzio-assenso.

Una consumatrice propone un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede il pagamento parziale dei crediti ipotecari e privilegiati sulla base di un valore degli immobili attestato dall’OCC al prezzo ipotizzabile dopo due aste deserte, con dilazioni di cinque e dieci anni per i creditori muniti di prelazione. Il giudice del Tribunale di Terni, dopo aver assegnato un termine per integrare il piano o acquisire l’assenso espresso dei creditori, dichiara il ricorso inammissibile ex art. 70, comma 1, CCII.

Il decreto fissa due principi sull’interpretazione dell’art. 67, comma 4, CCII. Primo: in assenza di un’esecuzione pendente con ribassi già verificatisi, il valore di riferimento per il trattamento dei prelatizi è il valore di mercato del bene, ridotto del consueto abbattimento per la vendita coattiva e delle spese di procedura, non un valore costruito su aste deserte soltanto ipotizzate; l’attestazione dell’OCC è soggetta al sindacato estrinseco del giudice sulla congruità e logicità dei criteri. Secondo: fuori dal perimetro dell’art. 67, comma 5, CCII sul mutuo ipotecario sull’abitazione principale (che esige regolarità dei pagamenti o autorizzazione giudiziale e pagamento integrale), la dilazione ultrannuale dei crediti prelatizi equivale a soddisfazione non integrale e richiede l’assenso espresso e preventivo dei creditori, non bastando il silenzio.

La pronuncia, ricca di richiami alla giurisprudenza di legittimità formatasi sulla legge 3/2012, offre a OCC e difensori criteri stringenti per la costruzione dei piani del consumatore con creditori ipotecari: stime realistiche del valore di liquidazione e raccolta documentata del consenso alle moratorie.

Contenuti correlati