Inammissibilità della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore
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Massima
In sede di verifica preliminare di ammissibilità, il giudice dichiara inammissibile la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore qualora non ne ricorrano i presupposti di accesso, non potendosi dare corso alla procedura in difetto di una proposta e di un piano ammissibili.
Una debitrice propone al Tribunale di Bologna una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e seguenti CCII, accompagnata dalla relazione del collegio dei gestori dell’OCC costituito presso l’Ordine degli Avvocati.
Il giudice, nell’ambito della verifica preliminare di ammissibilità che precede l’apertura della procedura, esamina la documentazione in atti e le risultanze della relazione dei gestori, riscontrando l’assenza dei presupposti di accesso alla procedura richiesti dalla disciplina del piano del consumatore.
Con decreto il Tribunale dichiara inammissibile la domanda, evidenziando che in difetto di una proposta e di un piano ammissibili non può darsi corso alla fase di omologazione. Il provvedimento conferma il rigore del vaglio preliminare di ammissibilità nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.