Omologa del piano del consumatore ex art. 70 CCII: fideiussore dei familiari, silenzio-assenso dell’ipotecario e falcidia delle somme assegnate in executivis
Keyword
Massima
Ai fini dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art. 70, comma 8, CCII, conserva la qualità di consumatore ex art. 2, lett. e), CCII chi abbia prestato fideiussioni in favore di familiari per finalità estranee all'attività professionale esercitata; in assenza di contestazioni dei creditori il giudice verifica la sola ammissibilità e fattibilità giuridica del piano, senza valutarne la convenienza. Il pagamento ultrannuale del creditore ipotecario è consentito ove questi, avvertito che il silenzio sarebbe stato equiparato ad assenso, non formuli osservazioni; le somme oggetto di ordinanza di assegnazione ex art. 2928 c.c. non ancora riscosse non estinguono il credito e restano falcidiabili nel piano.
Un pensionato, già titolare di un’impresa agricola cessata, sovraindebitato per quasi 700.000 euro in conseguenza delle garanzie prestate in favore di familiari imprenditori, ha proposto un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII di durata di settantaquattro mesi, alimentato dalla pensione, dai canoni di locazione e dalla somma versata per la conversione del pignoramento, con pagamento integrale del creditore ipotecario e soddisfazione dei chirografari nella misura di circa l’8%.
La sentenza tocca diversi snodi applicativi dell’omologa ex art. 70 CCII: la qualità di consumatore del fideiussore che garantisce familiari per scopi estranei alla propria attività, secondo l’insegnamento della Cassazione; l’assenza delle condizioni ostative ex art. 69 CCII, con sovraindebitamento incolpevole; il perimetro del controllo giudiziale limitato, in difetto di contestazioni, ad ammissibilità e fattibilità giuridica; la legittimità del pagamento ultrannuale del creditore ipotecario in mancanza di osservazioni, valendo il silenzio come assenso; la falcidiabilità delle somme oggetto di ordinanza di assegnazione nell’esecuzione individuale, poiché l’assegnazione ex art. 2928 c.c. opera pro solvendo e fino alla riscossione il debito non è estinto, come chiarito anche da Corte cost. n. 65/2022; l’inopponibilità ai creditori, dall’omologa, della cessione del quinto inclusa nel piano.
Il Tribunale di Modena omologa il piano, dichiara inefficaci ex art. 71, comma 3, CCII i pagamenti e gli atti dispositivi in violazione del piano, affida all’OCC la vigilanza con rapporti semestrali ex art. 72 CCII e relazione finale ex art. 71, comma 4, CCII. Una pronuncia ricca di indicazioni operative per la costruzione di piani con creditori ipotecari e rapporti pendenti con l’esecuzione individuale.