Fideiussore consumatore e piano di ristrutturazione: omologa con falcidia del creditore ipotecario
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Massima
Ai fini dell'accesso alla ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 ss. CCII è consumatore anche il fideiussore persona fisica che abbia garantito debiti d'impresa altrui per finalità estranee alla propria attività professionale, in assenza di collegamenti funzionali con la società garantita. I crediti muniti di ipoteca possono essere falcidiati ai sensi dell'art. 67, co. 4, CCII purché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato del bene attestato dall'OCC; la colpa lieve non osta all'omologa ex art. 69, co. 1, CCII.
Una debitrice, esposta per oltre 1,7 milioni di euro in prevalenza per una fideiussione omnibus rilasciata a garanzia dei debiti bancari di una società poi fallita, nella quale il coniuge deteneva una partecipazione minoritaria, ha proposto un piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 ss. CCII, con pagamento rateale in 188 mensilità sostenuto da finanza esterna di familiari, soddisfazione al 67% del creditore ipotecario e al 10% dei chirografari.
Tre i nodi giuridici affrontati. Primo, la qualifica soggettiva: richiamando la giurisprudenza unionale e le Sezioni Unite, il tribunale ha riconosciuto la qualità di consumatore al fideiussore persona fisica che presta garanzia per finalità private, a prescindere dalla natura imprenditoriale del debito garantito. Secondo, la falcidia del credito ipotecario ex art. 67, co. 4, CCII, ritenuta legittima sulla base della stima del bene e della prognosi liquidatoria dell’OCC, comprensiva dei prevedibili ribassi d’asta. Terzo, la meritevolezza ex art. 69 CCII: il sovraindebitamento è risultato riconducibile a eventi estranei alla sfera di controllo della debitrice, con esclusione di colpa grave, malafede o frode, restando irrilevante l’eventuale colpa lieve.
Il piano è stato omologato ex art. 70, co. 7, CCII, con chiusura della procedura, vigilanza dell’OCC sull’esecuzione ex art. 71 CCII e pagamento differito del compenso nel rispetto dell’art. 72, co. 4, CCII. La sentenza consolida l’orientamento che apre il piano del consumatore ai garanti di debiti d’impresa e fornisce un modello rigoroso di verifica della falcidia dei privilegiati.