Omologazione del concordato minore liquidatorio dell’imprenditrice individuale con cessazione dell’attività
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Massima
Nel concordato minore di tipo liquidatorio, che presuppone la cessazione dell'attività d'impresa e l'apporto di finanza esterna idonea a incrementare in misura apprezzabile l'attivo (art. 74, comma 2, CCII), la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 79, comma 1, CCII, non osta all'omologazione quando la proposta risulti conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 80, comma 3, secondo periodo, CCII (c.d. cram down fiscale). Il relativo giudizio di convenienza è effettuato dal giudice d'ufficio, senza necessità di opposizione del fisco o degli enti previdenziali, ed è formulato in relazione al grado di soddisfacimento del solo credito erariale o previdenziale, da apprezzare non solo sotto il profilo quantitativo ma anche sotto quello qualitativo dei tempi e delle modalità effettive di pagamento. La verifica positiva del tribunale opera quale assenso sostitutivo ai fini del quorum.
Il Tribunale di Trieste omologa il concordato minore liquidatorio di un’imprenditrice individuale (commercio al dettaglio) nonostante il voto contrario di Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione e INPS, il cui dissenso — espresso su crediti degradati per complessivi € 85.853,96 su un monte chirografario di € 140.025,97 — impediva il raggiungimento della maggioranza ex art. 79, comma 1, CCII.
La sentenza applica il cram down fiscale e previdenziale di cui all’art. 80, comma 3, secondo periodo, CCII e ne precisa i tratti operativi: la valutazione di convenienza è compiuta d’ufficio dal giudice, senza necessità di opposizione del fisco o degli enti previdenziali; il giudizio è riferito al grado di soddisfacimento del solo credito erariale o previdenziale, non dell’intero ceto creditorio; rileva anche il profilo qualitativo, cioè tempi e modalità effettive di pagamento nell’alternativa liquidatoria.
Nel merito, l’apporto di finanza esterna di € 10.000 (messo a disposizione dal coniuge della debitrice) si somma all’attivo liquidabile di € 15.719,80 e consente a ciascun ente pubblico un soddisfacimento superiore a quello ottenibile nella liquidazione controllata (INPS +€ 434,19; AdE-Riscossione +€ 910,53; AdE +€ 1.109,72). La pronuncia ripercorre inoltre i requisiti di ammissibilità ex artt. 74-77 CCII, la formazione delle classi di creditori privilegiati e chirografari, anche degradati per incapienza, e il meccanismo del silenzio-assenso ex art. 79, comma 3, CCII.