Concordato minore familiare dell’imprenditore agricolo e del fideiussore: omologa con finanza esterna e silenzio-assenso dei creditori
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Massima
È ammissibile la proposta familiare di concordato minore presentata da un imprenditore agricolo e dal familiare che ha prestato fideiussione per i debiti dell'impresa, avendo l'indebitamento origine comune; quando uno dei debitori non è consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni sul concordato minore ex artt. 74 ss. CCII. Ai fini dell'approvazione ex art. 79, comma 1, CCII, la mancata trasmissione della dichiarazione di voto nel termine equivale a consenso, mentre è inammissibile il voto tardivo e irrituale il voto condizionato all'inserimento di un credito maggiore, potendo i creditori esprimersi solo sulla proposta nei termini in cui è stata trasmessa.
Due familiari – un imprenditore agricolo e la congiunta che aveva prestato fideiussione per il mutuo ipotecario dell’impresa – presentavano una proposta familiare di concordato minore. Il sovraindebitamento, di origine comune, derivava da un risalente provvedimento sanitario di sequestro e abbattimento di capi di bestiame che aveva compromesso il rating e i ricavi dell’azienda, poi concessa in affitto. La proposta prevedeva quattro classi, il pagamento del 20% del creditore ipotecario e del 5% dei chirografari, con apporto rilevante di finanza esterna da parte di un familiare e durata decennale.
La sentenza esamina l’ammissibilità del concordato minore familiare ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 e 74 ss. CCII, la corretta formazione delle classi, la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria attestata dall’OCC e il funzionamento del meccanismo di voto ex art. 79 CCII, ivi compreso il silenzio-assenso e il trattamento delle dichiarazioni tardive o condizionate, ritenute inammissibili.
Accertato il raggiungimento di una maggioranza dell’89,35% dei crediti ammessi al voto e l’assenza di condizioni ostative ex art. 77 CCII, il Tribunale omologa il concordato ai sensi dell’art. 80 CCII, affidando all’OCC la vigilanza sull’esecuzione. La pronuncia conferma l’utilità delle procedure familiari per la gestione unitaria delle crisi da indebitamento comune, in particolare per le imprese agricole non assoggettabili a liquidazione giudiziale.