Apertura del concordato minore dell’imprenditore individuale: ammissione della proposta e misure protettive
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Massima
Il tribunale dichiara aperta la procedura di concordato minore presentata dall'imprenditore individuale sotto-soglia, verificati i requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 74 e ss. CCII. Sono concesse le misure protettive e disposta la comunicazione della proposta ai creditori per il voto.
Il titolare di una ditta individuale propone una domanda di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e seguenti CCII e, in subordine, di apertura della liquidazione controllata. Dalla relazione dell’OCC emerge che il ricorrente non riveste la qualità di consumatore, essendosi formata l’esposizione debitoria nell’esercizio dell’attività d’impresa, e che non risultano superate le soglie dimensionali di cui all’art. 2 CCII.
Il provvedimento verifica i presupposti soggettivi di accesso al concordato minore dell’imprenditore individuale e dispone l’avvio della fase di voto dei creditori.
Il giudice delegato dispone che l’OCC comunichi la proposta ai creditori e riferisca sull’esito delle votazioni, allegando le dichiarazioni di voto e un parere motivato, ai fini dell’assunzione dei provvedimenti ex art. 80 CCII. La decisione attiene alla fase di apertura del concordato minore dell’imprenditore individuale.