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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata congiunta di due debitori conviventi: formazione di masse separate

Autorità

Tribunale

Sede

Piacenza

Data

02/09/2025

Estensore

Stefano Aldo Tiberti

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata debitori conviventi masse separate redditi esclusi art. 268 CCII apertura congiunta

Massima

La liquidazione controllata può essere aperta congiuntamente nei confronti di due debitori conviventi, con formazione di masse attive e passive separate. Il giudice dispone la nomina di un unico liquidatore e determina la quota di redditi esclusa dalla liquidazione in misura proporzionale alle esigenze del nucleo familiare.

Due debitori conviventi propongono congiuntamente ricorso per l’apertura della liquidazione controllata del loro patrimonio. La relazione particolareggiata dell’OCC esprime un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione allegata.

Il Tribunale affronta i presupposti di accesso alla liquidazione controllata e, in particolare, le modalità di trattazione congiunta delle due posizioni, con destinazione del ricavato alla soddisfazione dei creditori secondo lo stato passivo approvato.

Integrati i presupposti, il Tribunale dichiara l’apertura della liquidazione controllata, disponendo che l’intero ricavato dei beni oggetto del programma di liquidazione sia destinato ai creditori. La pronuncia è di interesse per la gestione delle procedure liquidatorie riguardanti debitori conviventi e la formazione delle masse.

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